Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19. Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 20 Comitato provinciale per l'ambiente

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) - da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 - è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato provinciale per l'ambiente è composto da:

a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti nelle seguenti materie: protezione dell'ambiente urbanistica foreste sanità, opere pubbliche protezione civile attività economiche agricoltura e alimentazione;

b) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

c) il responsabile dell'ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale;

d) un medico designato dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

e) cinque esperti in materia ambientale di cui uno designato dal direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed uno designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento;

g) un esperto in materia giuridico-amministrativa.».

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente svolge funzioni di presidente. La Giunta provinciale nomina il vicepresidente tra i dirigenti generali di cui al comma 2 lettera a). Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.».

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto ]988 n. 28 è sostituito dal seguente:

«6. Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 gli enti e associazioni ivi citati provvedono alla designazione di un membro supplente il quale partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.»."

Dalla redazione