Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 21. Compiti del comitato provinciale per l'ambiente

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Spetta al comitato provinciale per l'ambiente:

a) esaminare i problemi ambientali del territorio provinciale anche con riguardo agli orientamenti e alle iniziative assunte a livello nazionale transfrontaliero europeo e internazionale;

b) formulare proposte per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e dei progetti strategici in campo ambientale;

c) promuovere metodi di studio e di ricerca per un'adeguata conoscenza della situazione ambientale e prestare il supporto alla Giunta provinciale per la formulazione di atti di indirizzo e coordinamento e di programmazione in materia ambientale;

d) svolgere in generale attività consultiva per quanto attiene ai problemi ambientali, anche avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

e) formulare proposte di intervento e proporre l'adozione di specifici provvedimenti e misure a tutela dell'ambiente o in relazione a specifiche situazioni o attività che interessino l'equilibrio ambientale o possano comunque con esso interferire;

f) formulare i pareri preordinati alla valutazione d'impatto ambientale di cui alla presente legge nonché svolgere gli altri compiti ad esso affidati dalle vigenti leggi provinciali;

g) valutare la compatibilità e l'adeguatezza delle soglie-limite e dei criteri relativi ai progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale e proporre eventuali modifiche degli stessi.».

2. Presso il dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente è istituito, alle dirette dipendenze del dirigente generale, un ufficio che provvede a curare il funzionamento del comitato provinciale per l'ambiente e le attività istruttorie relative ai provvedimenti e all'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Giunta provinciale, al comitato provinciale per l'ambiente o ad altre strutture o organi provinciali diversi dall'agenzia. All'assegnazione al dipartimento del personale necessario si provvede secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia, fatta salva la facoltà del dipartimento medesimo di avvalersi della collaborazione dell'agenzia stessa.

3. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 17, comma 1, sarà disposto il passaggio del dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente della posizione organizzativa istituita presso il servizio protezione ambiente e ne saranno ridefiniti i compiti e la denominazione in connessione con l'operatività dell'unità organizzativa di cui al comma 2."

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Dalla redazione