L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 19

Disciplina della coltivazione di sostanze minerali.
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Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "sostanza minerale" le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argill

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la coltivazione di sostanze minerali. Le norme della presente legge si applicano a tutte le cave, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e

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Art. 3 - Coltivazione di sostanze minerali

1. La coltivazione delle cave per l'utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l'utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione.

2. Con la domanda è obbligatorio fornire quanto segue:

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Art. 4 - Presentazione e istruttoria della domanda

1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere da imprese che possiedono i requisiti tecnici, economici-finanziari e che operano nel campo della produzione di materiali da costruzione

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Art. 5 - Autorizzazione alla coltivazione

1. Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione da parte del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere è il parere positivo dell'ufficio provinciale competente per le valutazioni ambientali oppure la delibera della Giunta provinciale, adottata sulla base della valutazione di impatto ambientale.

2. La durata dell'autorizzazione è definita tenendo conto del comprovato fabbisogno dell'attività estrattiva, del volume stimato del materiale sfruttabile del giacimento, con indicazione della tipologia, della quantità e della qualità del materiale, nonché del

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Art. 6 - Proroga dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui ricorrano particolari motivi di pubblico interesse per la tutela di beni costituzionalmente protetti, l'autorizzazione può essere p

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Art. 7 - Trasferimento dell'autorizzazione

1. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere il subentro nella titolarità dell'autorizzazione. Dalla data del

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Art. 8 - Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori

1. Nel provvedimento di autorizzazione è stabilito l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il/la richiedente ha l'obbligo di prestare all'uf

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Art. 9 - Limitazione e revoca dell'autorizzazione

1. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere revoca l'autorizzazione, se vengono meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, in caso di inosservanza dell'articolo 5, comma 7, o qualora l'esercente della cava, nonostante sia già stato diffidato, non ottemp

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Art. 10 - Obblighi del/della titolare dell'autorizzazione

1. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava è obbligato/a a comunicare all'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere i dati stat

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Art. 11 - Obblighi dell'esercente

1. L'esercente e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici devono svolgere il proprio lavoro con diligenza e sono tenuti alla scrupolosa osservanza d

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Art. 12 - Onere di coltivazione

1. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava versa al comune nel cui territorio si svolge l'attività estrattiva un onere di col

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Art. 13 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

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Art. 14 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è affidata all'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere, agli organi di polizia mineraria, al corpo forestale provinciale e alla polizia locale.

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Art. 15 - Norme transitorie

1. Ferma restando la durata delle autorizzazioni alla coltivazione di cave concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, queste autorizzazioni possono essere prorogate, su ric

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Art. 16 - Abrogazione

1. La legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifi

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Art. 17 - Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senz

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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