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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 29
D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 29
D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 29
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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CAPO I - Ambito di applicazione e disposizioni generali |
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Art. 2 - Definizioni1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) e g), della legge, ai fini e per gli effetti del presente regolamento di esecuzione valgono le seguenti definizioni: a) case |
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Art. 3 - Caratteristiche delle strutture alloggiative1. Possono essere destinati a casa albergo un intero edificio o singoli alloggi. 2. Le strutt |
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CAPO II - Case albergo per lavoratori e lavoratrici |
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Art. 4 - Requisiti di ammissione1. Alle case albergo per lavoratori e lavoratrici possono essere ammessi lavoratori e lavoratrici come definiti al comma 2. 2. Sono considerati lavoratori/lavoratrici le persone che, in Alto Adige, sono titolari di un regolare contratto di lavoro o contratto di tirocinio retribuito o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o seguono un progetto di inserimento lavorativo o sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano; 3. La Giunta provinciale può destinare un determinato numero di posti all'interno delle case albergo alla sistemazione di determinate categorie professionali di lavoratori/lavoratrici di cui al comma 2 oppure a studenti/studentesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b). 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 |
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Art. 5 - Durata della permanenza1. La permanenza nelle case albergo è a tempo determinato e non può superare gli otto anni, salvo il caso in cui risultino posti liberi per mancanza |
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Art. 6 - Presentazione delle domande1. Le domande di ammissione in una casa albergo, corredate della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti, possono essere prese |
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Art. 7 - Inserimento negli elenchi cronologici1. Le domande sono inserite negli elenchi cronologici secondo l'ordine di presentazione. 2. G |
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Art. 8 - Ammissione al posto letto/miniappartamento e relativa consegna1. I/Le richiedenti vengono ammessi ai posti letto/miniappartamenti disponibili secondo l'ordine degli elenchi cronologici approvati. 2. Al fine di garantire un'ordinata e pacifica convivenza all'interno di una stessa struttura alloggiativa, anche con riferimento alla diversità culturale, religiosa o etnica dei/delle richiedenti, l'IPES può derogare con provvedimento motivato all'ordine cronologico di ammissione. |
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Art. 9 - Canone di locazione e oneri accessori1. Ogni anno l'IPES fissa anticipatamente, per ogni singola struttura, il canone di locazione, a cui si aggiungono gli oneri accessori. 2. Il canone di locazione è determinato nell'ammontare del |
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Art. 10 - Cambio del posto letto/miniappartamento1. L'IPES può autorizzare o disporre d'ufficio il cambio di posto letto/miniappartamento, qualora lo ritenga opportuno soprattutto al fine di assicura |
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Art. 11 - Condizioni per la permanenza e procedura di riconsegna del posto letto/miniappartamento1. Sono condizioni per la permanenza nella casa albergo: a) il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3; b) il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c); c) il non incorrere in nessuna delle fattispecie di seguito elencate: 1) condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale |
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CAPO III - Casa albergo per lavoratori/lavoratrici e studenti/studentesse del gruppo linguistico ladino |
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Art. 12 - "Ciasa por i Ladins"1. La casa albergo per lavoratori/lavoratrici e studenti/studentesse del gruppo linguistico ladino, realizzata nel comune di Bolzano in via Novacella, denominata "Ciasa por i Ladins", comprende 32 minialloggi e vani comuni. 2. La Ciasa por i Ladins è utilizzata per la sistemazione temporanea di persone maggiorenni che appartengono al gruppo linguistico ladino e che, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, soddisfano alternativamente i seguenti requisiti: |
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CAPO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 13 - Norme transitorie1. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 22 novembre 2010, n. 1860, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla p |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023.
Il presente |
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20/11/2024
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