D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 28

Secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edilizia residenziale pubblica e sociale", concernente la gestione dei rapporti di locazione delle abitazioni pubbliche e sociali.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Ambito di applicazione, definizioni e altre disposizioni generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina, ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modi

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Art. 2 - Gestione delle abitazioni comunali in locazione

1. Alla gestione delle abitazioni di proprietà comunale in locazione, destinate all'edilizia residenziale pubblica e sociale, si applicano mutatis mut

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Art. 3 - Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 1, comma 3 del primo regolamento di esecuzione, ai fini e per gli effetti del presente regolamento di esecuzione valgono le seguenti definizioni:

a) parte conduttrice: le persone fisiche o giuridiche che hanno in essere un rapporto di locazione ai sensi del presente regolame

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TITOLO II - Abitazioni in locazione a canone sociale o sostenibile
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Capo I - Occupazione dell'abitazione in locazione
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Art. 4 - Occupazione e destinazione d'uso dell'abitazione in locazione

1. Entro 60 giorni dalla firma del contratto l'abitazione in locazione deve essere occupata e stabilmente abitata da tutti i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 6, comma 1. Su richiesta motivata, può essere concessa una proroga.

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Art. 5 - Durata del rapporto di locazione

1. Il rapporto di locazione ha la durata di quattro anni e a ogni scadenza viene tacitamente prorogato per ulteriori quattro anni, salvo diversa dispos

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Capo II - Elenco delle persone residenti e accoglimento di persone
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Art. 6 - Nucleo familiare ed elenco delle persone residenti

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento di esecuzione si considerano componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, l'assegnataria/assegnatario, la/il coniuge non separata/sepa

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Art. 7 - Aggiornamento dell'elenco delle persone residenti

1. L'aggiornamento dell'elenco delle persone residenti a seguito di accoglimento, uscita o decesso di componenti del nucleo familiare è effettuato su

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Art. 8 - Accoglimento di persone

1. Per le domande di accoglimento e la comunicazione dei redditi e dei diritti reali della persona da accogliere si devono utilizzare i moduli messi a disposizione dall'ente locatore.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni.

3. Per l'accoglimento di cittadine e cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di apolidi devono essere rispettate le norme sull'immigrazione. Per le cittadine e i cittadini di Paesi che hanno aderito dell'accordo Schengen valgono le rispettive norme sul soggiorno.

4. La persona da accogliere non deve avere posizioni debitorie nei confronti dell'ente locatore né essere stata oggetto, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di annullamento o revoca dell'assegnazione né aver occupato abusivamente edifici pubblici.

5. Come stabilito dall'articolo 6 del primo regolamento di esecuzione, la persona da accogliere non deve essere titolare di di

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Art. 9 - Necessità di cura e di assistenza

1. Qualora la parte conduttrice o un/una componente del nucleo familiare necessiti di cura e assistenza ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, si pu�

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Art. 10 - Visite e permanenza a titolo temporaneo

1. Visite della durata di un mese o più devono essere comunicate. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda questa non viene respinta. Le persone in visita devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia.

2. Su richiesta motiv

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Art. 11 - Sublocazione di singole camere

1. Nell'ambito dell'accoglimento di ulteriori persone di cui all'articolo 14, comma 2, della legge l'ente locatore può autorizzare la sublocazione di singole camere a studentesse e studenti universitari purché questi frequentino un'università nel comune di ubicazione dell'abitazione.

2. L'autorizzazione può essere concessa per un massimo di due stanze e due sublocatari/sublocatarie, a condizione che la parte non sublocata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno del nucleo familiare.

3. Per la determinazione del canone di locazione dovuto dalla parte conduttrice all'ente locat

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Capo III - Revoca dell'assegnazione e rilascio dell'immobile
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Art. 12 - Proprietà o diritto di usufrutto, uso e abitazione e procedimento di revoca

1. La/Il Presidente dell'IPES avvia il procedimento per la revoca dell'assegnazione nei casi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge quando viene a mancare il requisito di cui all'articolo 6 del primo regolamento di esecuzione. Alla parte conduttrice viene concesso un termine di almeno 15 giorni per presentare controdeduzioni scritte e documenti.

2. La/Il Presidente dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione nonché l'applicazione del canone provinciale e fissa il termine per il rilascio dell'abitazione entro m

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Art. 13 - Revoca e subentro ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge

1. Accertata la fattispecie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione n

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Art. 14 - Procedura di revoca dell'assegnazione

1. Qualora sussista una delle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 4, della legge, la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge. Alla parte conduttrice viene co

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Art. 15 - Procedura di annullamento dell'assegnazione

1. Qualora sussistano le fattispecie di cui all'articolo 16, comma 4, della legge, la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di annullamento dell'assegnazione. Alla parte conduttrice viene concesso un termine di almeno 15 g

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Art. 16 - Occupazione senza titolo e rilascio

1. Qualora venga constatata la totale o parziale occupazione senza titolo di un'abitazione o di un altro immobile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, la/il Presidente dell'IPES diffida la persona l'occupante senza titolo al rilascio dell'immobile entro 15 giorni e fissa un uguale termine per presentare controdeduzioni scritte e documenti. Per l'occupazione senza titolo di un immobile si applica un'indennità di occupazione pari al doppio del canone prov

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Art. 17 - Decesso di parte locatrice unica occupante

1. In caso di decesso della parte locatrice che viveva da sola, l'abitazione in locazione deve essere riconsegnata entro 60 giorni dal decesso, libera

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Capo IV - Successione nell'assegnazione
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Art. 18 - Modifica dell'assegnazione

1. Qualora sussista un rapporto di locazione con più parti conduttrici, in caso di decesso di una parte conduttrice l'ente locatore modifica l'assegnazione a favore delle altre parti conduttrici.

2. Qualora sussista un rapporto di locazione con più parti conduttrici, in caso di trasferimento la parte conduttrice uscente decade dall'assegnazione e l'ente locatore modifica l'assegnazione a favore delle parti conduttrici che continuano ad abitare nell'abitazione in locazione.

3. In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile, per l'assegnazione dell

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Art. 19 - Successione nell'assegnazione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine:

a) i figli e le figlie;

b) i figli/le figlie dei figli/delle figlie;

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Capo V - Cambio abitazione
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Art. 20 - Scambio di abitazione

1. Due assegnatari/assegnatarie, anche di comuni diversi, possono concordare uno scambio di abitazione. Tale scambio deve essere approvato dall'ente lo

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Art. 21 - Domanda di cambio abitazione

1. L'assegnataria/assegnatario può presentare domanda di cambio abitazione se l'abitazione in locazione è sovraffollata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge o se, per motivi di salute di una/un componente del nucleo familiare, non è più idoneo. I motivi di salute sono da documentare con relativa certificazione specialistica. I debiti pregressi devono essere saldati.

2. Il cambio abitazione non pu�

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Art. 22 - Abitazioni sottoutilizzate

1. Per un utilizzo ottimale del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, l'ente locatore contrasta le situazioni di sottoutilizzazione delle abitazioni proponendo alle parti conduttrici di abitazioni sottoutilizzate il cambio con un'abitazione in locazione adeguata; questo avviene se ai/alle richiedenti ammessi/ammesse alle graduatorie non può essere assegnata abitazione adeguata.

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Art. 23 - Cambi di abitazione disposti d'ufficio

1. Per effettuare i cambi di abitazione motivati da necessità comprovate la/il Presidente dell'IPES revoca l'abitazione in locazione occupata e contestualmente assegna un'abitazione adeguata nel comune di residenza. In mancanza di un'abitazione adeguata nel comun

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Art. 24 - Occupazione dell'abitazione offerta in cambio e riconsegna dell'abitazione fin lì occupata

1. Con l'offerta dell'abitazione è imposto alla parte conduttrice un termine perentorio di massimo 30 giorni entro il quale deve dichiarare se accetta l'abitazione offerta.

2. La/Il Presidente dell'IPES assegna all'assegnatario/assegnataria l'abitazione accettata e dispo

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TITOLO III - Canone di locazione e altre spese a carico della parte conduttrice
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Capo I - Nuovi rapporti di locazione
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Art. 25 - Canone di locazione

1. Il canone di locazione è determinato annualmente sulla base:

a) del canone provinciale di locazione, che viene aumentato o diminuito in determinate circostanze;

b) delle persone inserite nell'elenco delle persone residenti;

c) del valore della situazione eco

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Art. 26 - Superficie convenzionale, valore convenzionale e canone provinciale di locazione

1. La superficie convenzionale, il valore convenzionale e il canone provinciale di locazione vengono determinati in base all'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e applicando i criteri e coefficienti correttivi di cui ai seguenti commi.

2. Per la determinazione del canone provinciale di locazione il valore convenzionale dell'abitazione risulta dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, moltiplicato per

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Art. 27 - Valore della situazione economica

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e sociale sono considerati prestazioni di primo livello. In deroga all'articolo 3-bis, comma 1, e successive modifiche, del succitato decreto per la determinazione del canone di locazione si considera la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) del penultimo anno.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per la determinazione del valore della situazione economica (VSE) ai fini del calcolo del canone di locazione sono considerati componenti del nucleo familiare tutte le persone inserite nell'elenco delle persone residenti, indipendentemente dal grado di parentela, salve le eccezioni previste dal presente regolamento di esecuzione.

3. In caso di ricovero definitivo della/del partner in una residenza per anziani, così come definito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, questa persona

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Art. 28 - Canone sociale

1. Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

 

f = VSE/3,73

 

2. In tale formula 3,73 corrisponde al VSE a partire dal quale il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale di locazione. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare

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10583521 12327205
Art. 29 - Riduzione del canone sociale

1. In casi eccezionali di prolungata, involontaria, imprevedibile e consistente riduzione del VSE del nucleo familiare, può essere effettuata, su richiesta della parte conduttrice di un'abitazione a canone sociale, una riduzione del canone di locazione.

2. Per la determinazione della riduzione si considerano i redditi e le entrate risultanti ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, nei tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda, che devono ess

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10583521 12327206
Art. 30 - Canone sostenibile

1. Il canone di locazione per abitazioni in locazione a canone sostenibile corrisponde al canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 28, commi da 1

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10583521 12327207
Art. 31 - Oneri accessori a carico della parte conduttrice

1. In aggiunta al canone di locazione, sono a carico della parte conduttrice gli oneri accessori relativi alla manutenzione ordinaria e alle riparazion

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Capo II - Rapporti di locazione in essere
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10583521 12327209
Art. 32 - Disciplina del canone per rapporti di locazione in essere

1. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere e i nuovi rapporti di locazione instaurati a seguito della modifica dell'assegnazione a favore

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10583521 12327210
Art. 33 - Canone di locazione per rapporti di locazione in essere

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto, per i rapporti di locazione in essere il canone per le abitazioni locate ai sensi del presente regolamento corrisponde al canone provinciale di cui all'articolo 26.

2. Il canone di locazione per i rapporti di locazione in essere viene aumentato in relazione alla classe CasaClima, come previsto dall'articolo 25, comma 4. Per le abitazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già classificate nella classe CasaClima di cui all'articolo 25, comma

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Art. 34 - Capacità economica

1. Ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano le seguenti entrate della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi nell'abitazione:

a) tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito;

b) tutti i redditi non soggetti all'imposta sul reddito che sono a disposizione del nucleo familiare in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.

2. Nella determinazione della capacità economica non si considerano:

a) le indennità di cui all'articolo 3, comma 1, numeri da 6 a 11, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

b) l'assegno di cura di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

c) le borse di studio per studentesse e studenti, destinate a finanziarne il sostentamento al di fuori del nucleo familiare;

d) le pensioni di guerra;

e) le rendite INAIL;

f) l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche, a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

g) i redditi esenti delle sportive e degli sportivi dilettanti;

h) il contributo al canone di locazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000,

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10583521 12327212
Art. 35 - Disciplina del canone sociale per rapporti di locazione in essere

1. Il canone sociale per i rapporti di locazione in essere è calcolato in base alle dichiarazioni rese annualmente dalla parte conduttrice nel questionario di cui all'articolo 34, comma 14. Il canone così determinato è denominato "canone sociale".

2. Il canone determinato ha validità per l'anno solare, salva la sua rideterminazione nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento di esecuzione.

3. Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

 

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Art. 36 - Valutazione delle fasce di reddito

1. Per gli effetti del presente capo la fascia di reddito per i redditi dell'anno 2021 è fissata a 33.300,00 euro. Al fine della valutazione della fascia di reddito sono considerati i redditi come calcolati ai sensi dell'articolo 34, commi da 1 a 11, delle seguenti persone:

a) della parte conduttrice;

b) della/del partner, salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 16;

c) dei figli/delle figlie maggiorenni delle perso

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10583521 12327214
Art. 37 - Rapporti di locazione in essere al canone provinciale

1. Il canone provinciale dovuto è determinato in base all'articolo 26 del presente regolamento di esecuzione e viene aumentato in relazione alla class

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10583521 12327215
Art. 38 - Rapporti di locazione in essere ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13

1. Per i rapporti di locazione in essere ai sensi dell'artico

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Art. 39 - Rapporti di locazione in essere per il "ceto medio"

1. Per i rapporti di locazione in essere ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010, il canone provinciale viene determinato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento di esecuzione. Se del caso viene applicata la maggiorazione per

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TITOLO IV - Norme finali
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Capo I - Norme transitorie ed entrata in vigore
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Art. 40 - Norme transitorie

1. In caso di decesso, ricovero definitivo in una residenza per anziani o trasferimento fuori provincia della parte conduttrice prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione, la successione avviene ai sensi dell'

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Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023.

 

Il presente

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