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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 23/07/2021, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 27/04/2023, n. 79
- L.P. 10/01/2022, n. 1
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TITOLO I - Procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione |
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Capo I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo |
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Art. 1 - Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "5. Le strutture dell'Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo |
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 3 - Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale"1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Nuovo fondo per gli investimenti) - 1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il "Nuovo fondo per gli investimenti" per l'erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata |
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Art. 4 - Modifiche alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, "Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022"1. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, le parole: "rispettivamente la riduzione |
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Capo IV - Capo VI - Omissis
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TITOLO II - Utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale |
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Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle acque pubbliche |
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Art. 10 - Modifiche alla legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente comma: |
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Capo II - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 11 - Modifiche alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, "Norme in materia di bonifica"1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, � |
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Art. 12 - Modifica alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, "Legge sui masi chiusi"1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale 28 |
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Capo III - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente |
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Art. 13 - Modifiche alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, "Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico"1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così sostituito: |
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Art. 14 - Modifiche alla legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, "Parco nazionale dello Stelvio"1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: "di cui all'articolo 12 della legge provinc |
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Capo IV - Disposizioni in materia di territorio e paesaggio |
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Art. 15 - Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio"1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le parole: "o del piano paesaggistico". 2. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: "gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati, salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;". 3. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle parole: "comma 5". 4. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: "Ferme restando le dimensioni minime delle superfici agricole ai fini della costituzione di un maso chiuso e salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, l'imprenditore agricolo/l'imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta che è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell'azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m3 con destinazione d'uso residenziale." |
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Capo V - Disposizioni in materia di servizio antincendio e protezione civile |
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Art. 16 - Modifica alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, "Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali"1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge pro |
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Art. 17 - Modifiche alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile"1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono abrogati. |
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Capo VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo e opere idrauliche |
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Art. 18 - Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, "Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo"1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinci |
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Capo VII - Disposizioni in materia di ordinamento forestale |
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Art. 19 - Modifiche alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, "Ordinamento forestale"1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: "b) la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;". 2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato. 3. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: "di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche." sono sostituite dalle parole: "di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche." 4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: "3. La Giunta provinciale determina, anche ai sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all'autorizzazione di cui |
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TITOLO III - Esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti |
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Capo I - Disposizioni in materia di esercizi pubblici |
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Art. 20 - Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Coloro che alla data di ent |
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Capo II - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 21 - Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, "Codice del commercio" |
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Art. 22 - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di artigianato |
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Art. 23 - Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, "Ordinamento dell'artigianato"1. Nel comma 6-bis dell'articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: "entro 24 mesi" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 settembre 2023". 2. Dopo il comma 21 dell'articolo 45 della leg |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di appalti |
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Art. 25 - Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)"1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 27 della legge prov |
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Art. 26 - Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici" |
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Art. 27 - Modifiche alla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni"1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 16 aprile |
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TITOLO IV - Igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa |
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Capo I - Capo II - Omissis
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Capo III - Banda larga |
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Art. 33 - Modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, "Promozione della banda larga sul territorio della provincia"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6: "2. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura geografica del territorio provinciale realizzata in base alla consultazione pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 - 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consig |
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Capo IV - Trasporti |
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Art. 34 - Modifica alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica"1. L'articolo 17-bis della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 17-bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall'affidatario cessante all'affidatario subentrante) - 1. Il gestore dei se |
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Capo V - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di edilizia abitativa |
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Art. 36 - Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: "una abitazione popolare" sono sostituite dalle parole: "volumetria esistente, trasformata in abitazione, anche con cambiamento di destinazione d'uso". 2. Dopo il comma 11 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "12. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell'agevolazione edilizia di cui all'articolo 69, e successive modifiche." 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 45-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità: a) sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; b) sulla base dell'accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato; c) sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o nell'accordo di cui alla lettera b); d) in seguito all'accordo di separazione personale, |
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Capo VII - Abrogazione di norme |
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Art. 37 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) omissis b) l' |
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TITOLO V - Norme finali |
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Capo I - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Art. 38 - Disposizioni finanziarie1. Salvo quanto previsto agli articoli 3 e 36, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponib |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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