L. P. Bolzano 15/05/2013, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 15/05/2013, n. 7

Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 23/07/2021, n. 5
- D. Pres. P. 21/02/2017, n. 4
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TITOLO I - COMMISSIONI VALANGHE
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Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l’istituzione e i compiti delle commissioni valanghe nonché i compiti dei comuni e dell’Agenzia per la Protezione

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Art. 2 - Istituzione e nomina

1. I comuni possono istituire commissioni valanghe.

2. La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l�

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Art. 3 - Compiti della commissione valanghe

1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe.

2. La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all’anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione conclusiva.

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Art. 4 - Compiti del comune

1. Il comune garantisce ai componenti della commissione valanghe un’adeguata assicurazione per la responsabilità civile, di tutela legale e contro g

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Art. 5 - Compiti dell’Agenzia per la Protezione civile

N2

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Art. 6 - Contributi

1. Per la realizzazione di opere di prevenzione e per gli interventi di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre

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TITOLO II - MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO IDROGRAFICO PROVINCIALE, AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO, ESERCIZIO DELLA CACCIA NONCHÉ DISCIPLINE SPORTIVE
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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell'amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per

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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale”

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In particolare all’Ufficio Idrografico competono:

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Art. 9 - Abrogazioni

1. L’articolo 7 e il comma 3 dell’articolo 8 della

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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”

1. II comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a:

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Art. 11 - Art. 13 Omissis

 

 

 

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