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L.P. Bolzano 26/05/2006, n. 4

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 03/09/2024, n. 729
- Deliberaz. G.P. 05/09/2023, n. 744
- Deliberaz. G.P. 13/09/2022, n. 643
- Deliberaz. G.P. 24/08/2021, n. 716
- Deliberaz. G.P. 22/09/2020, n. 716
- Deliberaz. G.P. 03/09/2019, n. 734
- Deliberaz. G.P. 04/09/2018, n. 874
- Deliberaz. G.P. 29/08/2017, n. 939
- L.P. 07/08/2017, n. 12
- L.P. 18/10/2016, n. 21
- Deliberaz. G.P. 27/09/2016, n. 1031
- L.P. 21/07/2016, n. 17
- Deliberaz. G.P. 15/09/2015, n. 1057
- Deliberaz. G.P. 16/09/2014, n. 1077
- Deliberaz. G.P. 27/08/2012, n. 1278
- Deliberaz .G.P. 26/09/2011, n. 1463
- Deliberaz. G.P. 13/09/2010, n. 1507
- Sent. C. Cost. 14/03/2008, n. 62
- L.P. 12/12/2011, n. 14
- L.P. 22/12/2009, n. 11
- L.P. 9/04/2009, n. 1
- L.P. 10/06/2008, n. 4
- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 18/10/2006, n. 11
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TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nelle varie fasi di raccolta,

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Art. 2 - Finalità

1. La gestione dei rifiuti deve essere attuata secondo il principio di prevenzione e della sostenibilità attraverso l'utilizzo di f

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5;

c) sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin d

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Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità dal comune sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;

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Art. 5 - Recupero dei rifiuti

1. La Giunta provinciale stabilisce:

a) i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo

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Art. 6 - Autosmaltimento

1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati i tipi, le quantità e le caratteristiche di rifiuti, i tipi e le caratteristiche d

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Art. 7 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati; N9 N18

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Capo II - Ripartizione delle competenze
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Art. 8 - Competenze della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 10 e 11 e del piano provinciale dei siti inquinati di cui all'articolo 40, comma 5;

b) l'elaborazione di norme tecniche e amministrative per la gestione dei rifiuti;

c) l'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23;

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Art. 9 - Competenze dei comuni

1. I comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stab

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Capo III - Piano provinciale di gestione dei rifiuti e ambiti territoriali
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Art. 10 - Fonte e approvazione

1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, che può essere ripartito nel piano per i rifiuti urbani e nel piano per i rifiuti speciali, costituisce il piano di settore di cui al punto IV. 4. 11. del

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Art. 11 - Contenuto

1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti stabilisce gli obiettivi della gestione dei rifiuti e deve contenere:

a) la situazione tipo sullo stato della gestione dei rifiuti urbani e speciali;

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Art. 12 - Interventi dell'Amministrazione provinciale

1. Per permettere una razionale gestione dei rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

a) progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;

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Art. 13 - Coordinamento con le previsioni urbanistiche

1. L'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e dei relativi progetti d'interesse provinciale comporta la variazio

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Capo IV- Obblighi dei produttori, detentori, trasportatori, commercianti, intermediari, recuperatori e smaltitori di rifiuti
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Art. 14 - Obblighi dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di recupero e smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:

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Art. 15 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

N20

1. È vie

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Art. 16 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti

1. È fatto divieto di abbandonare rifiuti tramite riversamenti e depositi senza apposita autorizzazione:

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Art. 17 - Registro dei rifiuti

1. Ha l'obbligo di tenere e compilare un registro dei rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:

a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

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Art. 18 - Catasto e denuncia annuale dei rifiuti

1. Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti:

a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

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Art. 19 - Formulario di identificazione dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti, redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.

2. Per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il

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Art. 20 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

N9

1. Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bon

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Art. 21 - Disposizioni particolari per gli organi di pronto intervento

1. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il

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Art. 22 - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e su

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Capo V - Procedure di approvazione e di autorizzazione
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Art. 23 - Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

1. Tutti gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti vengono approvati, sentito il comune, dall'Agenzia provinciale, fatte

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Art. 24 - Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti

N14

1. Prima della messa in esercizio dell’impianto, l’interessato presenta all’Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell’impianto.

2. Entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 l’Agenzia provinciale accerta la regolarità dell’impianto e rilascia l’autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell’

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Art. 25 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, escluse quelle previste dagli articoli 23 e 24, è autoriz

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Art. 26 - Procedure semplificate per il collaudo e l'autorizzazione degli impianti di recupero e riutilizzo e autosmaltimento dei rifiuti

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, le attività di autosmaltimento e di r

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Art. 27 - Piccoli impianti di compostaggio

1. Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti non devono essere autorizzati ai sen

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Art. 28 - Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane

1. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'

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Art. 29 - Riversamento di rifiuti liquidi

1. Il riversamento di rifiuti liquidi può essere autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, a

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Art. 30 - Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Con regolamento di esecuzione vengono fissate le disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in att

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35267 12029144
Capo VI - Norme tecniche ed amministrative e gestione di particolari categorie di rifiuti
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Art. 31 - Accordi di programma

1. Nel rispetto dei principi della presente legge la Giunta provinciale può stipulare appositi accordi di programma con enti, imprese o associazioni di categoria, al fine di

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35267 12029146
Art. 32 - Norme tecniche ed amministrative

1. Con riguardo alla gestione dei rifiuti e in particolare per la gestione di particolari categorie di rifiuti, la Giunta provincial

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Capo VII - Norme finanziarie per la gestione dei rifiuti
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Art. 33 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

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Art. 34 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti trattamento di rifiuti

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti pubblici e sovracomunali di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrisp

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Art. 35 - Contributo spese a carico dei comuni

N24

1. I comuni nonché gli altri soggetti individuati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copert

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Art. 36 - Tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica

1. Il tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica è regolato con

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TITOLO II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
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Art. 37 - Imballaggi e rifiuti di imballaggio

1. In materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si applicano le norme di cui al titolo II della parte quarta del

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TITOLO III - TUTELA DEL SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
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Art. 38 - Tutela del suolo

1. La protezione del suolo ha come obiettivo il sostenibile rapporto con tutte le tipologie di suoli per il mantenimento e l'increme

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Art. 39 - Interventi di ripristino ambientale

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, l'effettiva o potenziale contaminazione di un sito ovvero determina un pericolo concreto e attuale di contaminazione, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune territorialmente competente della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) deve essere data, entro 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), comunicazione alle medesime autorità destinat

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Art. 40 - Bonifica ambientale dei siti inquinati

1. I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell'interessato all'Agenzia provinciale che, sentiti i comuni interessati, li approva. L'approvazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
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Capo I - Vigilanza e provvedimenti coattivi
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Art. 41 - Vigilanza

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia provinciale e, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, ai funzionari del Corpo forestale provinciale e agli organi di c

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Art. 42 - Provvedimenti coattivi e ordinanze contingibili e urgenti

1. Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti, comunque classificati, in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge e non autorizzati, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza e salva l'applicazione delle sanzioni ammi

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Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. Se la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il trasportatore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di inviare al detentore entro i termini prescritti la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;

b) il detentore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di comunicare all'ufficio gestione rifiuti la mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata ovvero non conserva la quarta copia controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;

c) chi viola il divieto di abbandono di rifiuti di cui all’articolo 16, comma 1, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da euro 250,00 a euro 2.500,00, qualora trattasi di abbandono di rifiuti;

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Capo II - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 44 - Modifica degli allegati

1. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche

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Art. 45 - Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore degli atti emanati in esecuzione alla presente legge continuano a trovare applicazione:

a) la deliberazione della Giunta provinciale 8 g

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Art. 46 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

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Allegato A - (articolo 3, comma 1, lettera a)

Composto dall'introduzione, dall'allegato A1 (Categorie di rifiuti) e dall'allegato A2 (Catalogo Europeo dei rifiuti)

 

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva (annotazione: riguarda le esenzioni dalla normativa sui rifiuti come per esempio i rifiuti radioattivi, le acque di scarico, ecc.).

3. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 8 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.

5. Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 N1 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

punto di infiammabilità <= 55 °C,

una o più sostanze classificate N2 come molto tossiche in concentrazione totale >= 0,1%,

una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >= 3%,

una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >= 25%,

una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >= 1%,

una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >= 5%,

una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale >= 10%,

una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale >= 20%,

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione >= 0,1%,

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione >=  1%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione >= 0,5%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione >  = 5%,

una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione >= 0,1%,

una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione >= 1%.

6. Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

7. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.

8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

9. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

 

 

A 1 - Categorie di rifiuti

(Si riporta l'allegato I alla direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.)

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da Pcb, ecc.)

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

 

A 2 - Catalogo Europeo dei rifiuti - CER

(Si riporta la decisione n. 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, modificata con le decisioni n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001.)

 

INDICE

 

CAPITOLI DELL'ELENCO

01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 rifiuti dei processi chimici inorganici

07 rifiuti dei processi chimici organici

08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 rifiuti dell'industria fotografica

10 rifiuti provenienti da processi termici

11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

 

Codice rifiuto

 

Descrizione Rifiuto

01

 

rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01

 

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01

 

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

 

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

 

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04

*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05

*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

 

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07

*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

 

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

 

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

 

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07

*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

 

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

 

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

 

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

 

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

 

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

 

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

 

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

 

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05

*

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06

*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

 

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

 

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02

 

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvic-oltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01

 

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

 

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

 

scarti di tessuti animali

02 01 03

 

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

 

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

 

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

 

rifiuti della silvicoltura

02 01 08

*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

 

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

 

rifiuti metallici

02 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 02

 

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

 

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

 

scarti di tessuti animali

02 02 03

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

 

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

 

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02

 

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

 

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

 

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

 

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

 

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

 

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

 

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

 

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

 

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

 

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

 

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

 

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

03

 

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01

 

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

 

scarti di corteccia e sughero

03 01 04

*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

 

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05

*

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

 

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03

 

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

 

scarti di corteccia e legno

03 03 02

 

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

 

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

 

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

 

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

 

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

 

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

04

 

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01

 

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

 

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

 

rifiuti di calcinazione

04 01 03

*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

 

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

 

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

 

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

 

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

 

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

 

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

04 02 09

 

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

 

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14

*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici

04 02 15

 

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16

*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17

 

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

 

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

 

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05

 

rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01

 

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02

*

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03

*

morchie depositate sul fondo di serbatoi

05 01 04

*

fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05

*

perdite di olio

05 01 06

*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07

*

catrami acidi

05 01 08

*

altri catrami

05 01 09

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11

*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12

*

acidi contenenti oli

05 01 13

 

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

 

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15

*

filtri di argilla esauriti

05 01 16

 

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

 

Bitumi

05 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05 06

 

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01

*

catrami acidi

05 06 03

*

altri catrami

05 06 04

 

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

 

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01

*

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

 

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06

 

rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01

*

acido solforico ed acido solforoso

06 01 02

*

acido cloridrico

06 01 03

*

acido fluoridrico

06 01 04

*

acido fosforico e fosforoso

06 01 05

*

acido nitrico e acido nitroso

06 01 06

*

altri acidi

06 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 02

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01

*

idrossido di calcio

06 02 03

*

idrossido di ammonio

06 02 04

*

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05

*

altre basi

06 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11

*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13

*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

 

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15

*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

 

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

 

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03

*

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04

*

rifiuti contenenti mercurio

06 04

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35267 12029168
Allegato B - Operazioni di smaltimento (articolo 3, comma 1, lettera l)

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35267 12029169
Allegato C - Operazioni di recupero (articolo 3, comma 1, lettera k)

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996,, i rifiuti devono essere recuperati

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35267 12029170
Allegato D - Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (articolo 15, comma 1)

N3

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35267 12029171
Allegato D 1 - rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'Allegato F

e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

3. Prodotti per la protezione del legno

4. Biocidi e prodotti fitosanitar

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35267 12029172
Allegato D 2 - rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'Allegato E, aventi delle caratteristiche elencate nell'Allegato F

e consistenti in

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

22. Scorie e/o ceneri

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35267 12029173
Allegato E - Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato D2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'Allegato F

N5 N6

rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio

C2 Composti del vanadio

C3 Composti del cromo esavalente

C4 Composti del cobalto

C5 Composti del nichel

C6 Composti del rame

C7 Composti dello zinco

C8 Arsenico, composti dell'arsenico

C9 Selenio, composti del selenio

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35267 12029174
Allegato F - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

N7

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°-C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35267 12029175
Allegato G - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi (articolo 37)

N8

 

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e mater

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Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

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Disciplina delle terre e rocce da scavo: sintesi operativa dopo il D.P.R. 120/2017

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
A cura di:
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