Deliberaz. G.P. Bolzano 14/07/2020, n. 513 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/07/2020, n. 513

Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti.
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Premessa

Con la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo", viene disciplinato il settore dei rifiuti. Il D.P.P. 11 luglio 2012, n. 23, reca "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti".

La legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, reca "Disposizioni sulle acque". Il D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, contiene il relativo regolamento di esecuzione.

Con

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Allegato A - Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano la realizzazione, l'autorizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali dei rifiuti di cui al successi

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Art. 2 - Autorizzazioni

1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia. Il comune territorialmente competente trasmette il relativo progetto all'Agenzia provi

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Art. 3 - Regolamento d'esercizio del centro di raccolta

1. Il comune competente approva il regolamento d'esercizio del centro di raccolta. Tale regolamento contiene tutte le prescrizioni necessarie per la co

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Art. 4 - Requisiti tecnico gestionali

1. I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per fra

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Art. 5 - Ubicazione del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

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Art. 6 - Presupposti

1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonc

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Art. 7 - Dotazione

1. Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a) adeguata viabilità interna;

b) idonea pavimentazione impermeabili

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Art. 8 - Struttura del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a) un'area di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/co

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Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti al centro di raccolta

1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo e del controllo di accettazione effettuato dal gestore del centro o dai suoi

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Art. 10 - Tipologie di rifiuti conferibili

1. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (EER 080318);

- imballaggi in carta e cartone (EER 150101);

- imballaggi in plastica (EER 150102);

- imballaggi in legno (EER 150103);

- imballaggi metallici (EER 150104);

- imballaggi in materiali compositi (EER 150105);

- imballaggi in materiali misti (EER 150106);

- imballaggi in vetro (EER 150107);

- imballaggi in materia tessile (EER 150109);

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Art. 11 - Controllo accettazione

1. Al centro di raccolta deve essere garantito quanto segue:

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Art. 12 - Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme ch

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Art. 13 - Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

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Art. 14 - Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

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Art. 15 - Beni riutilizzabili

1. Presso i centri di raccolta possono essere individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idone

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Art. 16 - Norma transitoria

1. I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni provinciali continuano ad operare e si conformano alle presenti linee guida secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico

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