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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/07/1987, n. 14
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- L.P. 23/10/2014, n. 10
- L.P. 15/05/2013, n. 7
- Sent. Corte Cost. 12/12/2012, n. 278
- L.P. 12/12/2011, n. 14
- Sent. Corte Cost. 21/04/2011, n. 151
- L.P. 12/05/2010, n. 6
- Sent. Corte Cost. 25/11/2008, n. 387
- L.P. 10/06/2008, n. 4
- L.P. 12/10/2007, n. 10
- L.P. 12/10/2007, n. 9
- L.P. 19/07/2006, n. 34
- L.P. 11/02/2000, n. 4
- L.P. 11/8/1998, n. 9
- L.P. 11/08/1997, n. 11
- L.P. 28/11/1996, n. 23
- L.P. 28/01/1993, n. 2
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I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, |
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Art. 2 - Fauna selvatica1. N3 Per fauna selvatica ai sensi della presente le |
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Art. 3 - Tutela1. Per tutela della fauna selvatica si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell’economia agricola e forestale. In tale ambito l’ufficio provinciale competente in materia di caccia valuta per le specie ornitiche elencate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti di cui all’articolo 27 della presente legge, l’incidenza del prelievo sulla consistenza ed evoluzione |
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Art. 4 - Specie cacciabili e periodi di caccia1. Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati: a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre: 1) capriolo; 2) cervo; b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo: 1) volpe; N6 c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre: 1) camoscio; d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: 1) lepre comune e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre: 1) N7 2) N8 |
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II - Regime di caccia |
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Art. 5 - Comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica |
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Art. 6 - Riserve di diritto1. Sono costituite le riserve di diritto elencate nell'allegato alla presente legge.
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Art. 7 - Suddivisione ed unione di riserve di diritto1. Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito l'Osservatorio faunistico, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve di diritto contenute nell'allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddi |
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Art. 8 - Riserve private di caccia1. Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, vengono rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di dieci anni. N130 2. All'atto del rinnovo della concessione i terreni estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonché, con il consens |
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Art. 9 - Oasi di protezione1. Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’a |
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Art. 9-bis - Zone facenti parte della rete ecologica europea1. Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui all’articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novemb |
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Art. 10 - Bandite1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e |
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III - Esercizio di caccia |
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Art. 11 - Esercizio di caccia1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 14. 2. Ogni altro modo di abbattere o catturare fauna selvatica è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 3. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica per abbatterla o catturarla. 4. La fauna selvatica abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha abbattuta o catturata. |
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Art. 12 - Esame venatorio1. Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto di fucili e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall'Ufficio provinciale competente in materia di caccia alle persone, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l'esame venatorio. 2. Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di |
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Art. 13 - Tesserino di caccia |
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Art. 14 - Mezzi di caccia1. Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia: a) tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al |
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Art. 15 - Divieti1. È vietato a chiunque: a) l'esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali: tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali; c) l’esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali, interpoderali e forestali nonché le piste ciclabili. Detto divieto non si applica agli organi di vigilanza venatoria in possesso dell’abilitazione di agente venatorio in caso di abbattimento di specie cacciabili ai fini del controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 29, comma 2, o degli abbattimenti di cui all’articolo 32, comma 8, nonché nell’esercizio dell’attività di prevenzione di eventuali incidenti con la fauna lungo vie di comunicazione pubblica. Per tali interventi, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera g) e all’articolo 14, comma 1, la singola specie selvatica può essere abbattuta anche con munizione spezzata o con fucili di calibro e con tipi di munizione non consentiti per l’esercizio venatorio. Su richiesta motivata da parte dell’interessato, l’ufficio provinciale competente in materia di caccia può a |
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Art. 16 - Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di fauna selvatica1. Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un comprensorio solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante |
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Art. 17 - Comportamento nel comprensorio1. A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare e inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l'avvistamento e gli indici di presenza dell'orso |
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IV - Detenzione e commercio di fauna selvatica |
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Art. 18 - Cattura e utilizzazione di fauna selvatica1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richies |
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Art. 19 - Centri di allevamento di fauna selvatica1. Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare. 2. La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l'associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali. N53 3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia |
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Art. 19-bis - Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevament |
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Art. 19-ter - Giardini zoologici1. Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di recupero della fauna selvatica nonché le strutture che detengono specie di uccelli e mammiferi selvatici allevati per fini zootecnici e agroalimentari. N65 2. I giardini zoologici devono: |
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Art. 20 - Commercio di fauna selvatica1. Il commercio di fauna selvatica morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza. |
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Art. 21 - Immissione di fauna selvatica1. L'immissione di fauna selvatica viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a sco |
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Art. 22 - Imbalsamazione di fauna selvatica e conciatura1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale. 2. Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di |
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V - Gestione delle riserve di diritto |
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Art. 23 - Gestione delle riserve di diritto1. Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all'associazione dei cacciatori - in seguito detta Associazione - più rappresentativa nell'ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L'Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% d |
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Art. 24 - Controllo di legittimità1. L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della fauna selvatica ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti ave |
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Art. 25 - Permessi di caccia1. L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali: a) permesso annuale: b) permesso d'ospite; |
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Art. 26 |
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Art. 27 - Piano di abbattimento, valutazione dei trofei e rassegna di gestione |
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VI - Organi venatori |
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Art. 28 |
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Art. 29 - Controllo della fauna1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4 della presente legge per importanti e motivate r |
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Art. 30 - Ufficio caccia e pesca1. All'Ufficio provinciale competente in materia di caccia, istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 35), oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonché a quelli elencati in altri articoli |
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VII - Vigilanza venatoria e protezione della fauna selvatica |
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Art. 31 - Vigilanza venatoria1. La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo forestale provinciale, ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. N82 2. Nelle riserv |
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Art. 32 - Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria1. Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di fauna selvatica viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l'identità e chiedere l'esibizione della licenza, dell’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa, dei permessi di caccia e della polizia di assicurazione. N85 2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall’articolo 4, comma 3, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 14, comma 1, e dall’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza venatoria sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della fauna selvatica e dei mezzi d |
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Art. 33 - Nomina ad agente venatorio1. Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che: a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione |
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Art. 34 - Esame per agenti venatori1. L’esame per agenti venatori viene sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Questa si compone: a) del Direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia, in qualità di presidente; b) di un es |
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Art. 34-bis - Guardie venatorie volontarie |
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Art. 35 - Tutela della fauna selvatica dai cani1. I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito, i cani coinvolti nella caccia alla volpe organizzata dall'amministra |
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VIII - Danni causati da fauna selvatica e da attività venatoria |
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Art. 36 - Danno causato da fauna selvatica e da attività venatoria1. È considerato danno causato da fauna selvatica ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il comprensorio. Un danno al bosco causato da fauna selvatica, ai sensi della presente legge, insorge se l'azione della fauna selvatica dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento: a) causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei com |
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Art. 36-bis - Fondo di garanzia |
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Art. 37 - Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai proprietari o affittuari dei fondi agricoli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o |
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Art. 38 - Prevenzione1. La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all’ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all’ufficio provinciale competente per la caccia. N103 2. Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti p |
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IX - Sanzioni penali, amministrative e accessorie |
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Art. 38-bis - Sanzioni penali |
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Art. 39 - Sanzioni amministrative1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 31,00 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sé la licenza di porto di fucile per uso di caccia o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa; N111 b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93,00 a Euro 558,00 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da Euro 186,00 a Euro 1.400,00; c) la sanzione amministrativa del pagament |
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Art. 40 - Applicazione delle sanzioni amministrative |
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Art. 40-bis - Sospensione del permesso di caccia1. La sanzione amministrativa prevista e l'eventuale sanzione accessoria si applicano con ordinanza-ingiunzione. A seconda della gravità dell'infrazione è disposta la sospensione del |
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Art. 40-ter - Sospensione della concessione di riserva privata di caccia |
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X - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 41 - Disposizioni finanziarie1. Per le spese di cui agli artt. 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987. 2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie |
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Art. 43 - Norme abrogate1. Sono abrogate le leggi provinciale 3 dicembre 1972, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o |
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Art. 44 - Clausola d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il |
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Allegato A - Elenco riserve di dirittoParte di provvedimento in formato grafico |
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