Articolo abrogato dall’art. 2, comma 24, della L.P. 23/12/2021, n. 14, così recitava:

"Art. 42 - Disposizioni transitorie

1. La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all'articolo 6 fino all'accertamento dell'Associazione cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale e fino all'affidamento della gestione all'Associazione predetta e per un massimo di due anni.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 82 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L'eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

3. Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi."

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