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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 27/01/2017, n. 1
D. Pres.P. Bolzano 27/01/2017, n. 1
D. Pres.P. Bolzano 27/01/2017, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali di pubblico spettacolo nonché le norme di semplificazione amministrativa. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento s’intende per: a) locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti nonché i servizi e i disimpegni ad essi annessi; b) luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto dotati di impianti e attrezzature destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza struttur |
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Art. 3 - Classificazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento1. Sono considerati locali di pubblico spettacolo e trattenimento: a) i teatri, os |
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CAPO II - NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO |
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SEZIONE I - Ubicazione |
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Art. 4 - Ubicazione del locale1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino al luogo sicuro. |
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Art. 5 - Strutture di separazione1. Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere |
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Art. 6 - Scena1. Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento, dotati di palcoscenico, la scena deve essere fa |
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Art. 7 - Abitazioni ed esercizi ammessi1. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi soltanto, quali spazi ulteriori, quelli necessari alla gestione e all&rsq |
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SEZIONE II - Strutture e materiali |
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Art. 8 - Strutture e materiali consentiti1. I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati all’articolo 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di dimensionamento delle strutture portanti e separanti: a) classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti; |
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Art. 9 - Intercapedini1. Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché siano realizzati |
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Art. 10 - Materiali di decorazione e strutture appese1. Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio, purché la superficie coperta non superi il cinquanta |
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Art. 11 - Materiale scenico1. Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o di materiali combustibili di classe di reazione |
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Art. 12 - Copertura dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento1. Gli elementi strutturali principali della copertura del locale di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere requ |
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Art. 13 - Finestre1. Le aperture delle finestre non devono avere inferriate né chiusure fisse, salvo casi eccezionali e previa autori |
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SEZIONE III - Separazione tra sala e scena |
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Art. 14 - Ambienti necessari alla scena e alla sala e loro separazione1. Nei teatri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra sala e scena con i relativi ambienti annessi; fa eccezione il boccascena, per il quale il sipa |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA |
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SEZIONE I - Platea |
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Art. 15 - Locali sotto il livello stradale1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a ottocento spettatori è ammesso che il |
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Art. 16 - Distribuzione dei posti a sedere1. I posti a sedere devono essere distribuiti in settori con non più di centosessanta posti e un massimo di venti posti per fila o di venti file. 2. I settori devono essere nettamente separ |
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Art. 17 - Sistema delle vie di esodo1. Le vie di esodo sono composte da: a) le porte di uscita della sala; b) i corridoi di disimpegno; c) le porte che conducono all'esterno; d) le scale e i passaggi in genere. 2. La larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere calcolata come segue: |
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Art. 18 - Gradini nei passaggi1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via eccezionale vengano ammessi, per impossi |
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Art. 19 - Pendenza di corridoi o passaggi1. L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di uno a dieci. Quando il pavimento in |
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Art. 20 - Superfici sdrucciolevoli1. I pavimenti in genere, e i gradini in particolare, non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie |
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SEZIONE II - Sistemazione dei posti per gli spettacoli |
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Art. 21 - Posti a sedere fissi1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 metri. |
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Art. 22 - Disposizione libera dei posti a sedere con la presenza di tavoli1. È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero mas |
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Art. 23 - Posti in piedi1. Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala. 2. Sono ammessi posti in piedi, a condizione che: |
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Art. 24 - Capienza1. La capienza deve essere stabilita come segue: |
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SEZIONE III - Controllo all'ingresso – guardaroba |
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Art. 25 - Barriere o cordoni per avviare il pubblico1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza. |
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Art. 26 - Guardaroba1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve e |
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SEZIONE IV - Scale |
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Art. 27 - Costruzione1. Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8. |
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Art. 28 - Illuminazione e aerazione1. Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato. |
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Art. 29 - Distribuzione1. Le scale devono essere di norma distribuite simmetricamente. |
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Art. 30 - Gradini, rampe, pianerottoli1. I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l’alzata. |
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Art. 31 - Scale esterne per l’intervento dei vigili del fuoco1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento di particolare importanza il tecnico può prescrivere che sulle |
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SEZIONE V - Uscite e corridoi |
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Art. 32 - Tipi di porte ammessi1. Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. I battenti delle porte non devono ostruire, quando sono aperti, passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su una rampa, ma su un pianerottolo e in modo che la larg |
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SEZIONE VI - Acustica |
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Art. 33 - Acustica e isolamento acustico1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere realizzati in modo da garantire il sufficiente isolamento |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA |
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SEZIONE I - Disposizioni preliminari |
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Art. 34 - Scena1. Nei teatri la scena comprende: |
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Art. 35 - Deposito di materiali sulla scena1. Nei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno e che non possono essere dep |
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SEZIONE II - Corridoi, scale, porte e uscite verso l'esterno |
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Art. 36 - Corridoi di disimpegno della scena1. Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti della scena devono accedere sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena s |
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Art. 37 - Scale a prova di fumo1. Nei teatri più importanti il tecnico può richiedere che alcune scale abbiano almeno il carattere di scala |
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Art. 38 - Uscite ai piani di manovra1. Nei teatri ogni ripiano della scena di cui all’articolo 34, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al |
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Art. 39 - Scale a chiocciola1. Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale. |
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SEZIONE III - Sipario di sicurezza |
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Art. 40 - Funzionamento del sipario di sicurezza1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile, con buona tenuta alla propagazione del fumo, tr |
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Art. 41 - Comando del sipario di sicurezza1. Il comando del sipario di sicurezza deve essere ubicato in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra nonc |
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Art. 42 - Protezione del sipario di sicurezza1. Su richiesta del tecnico il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato scena con dispositivo di raffreddamento |
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Art. 43 - Ulteriori disposizioni1. L'installatore del sipario metallico deve sistemare gli organi per la manovra normale, quali la scatola di manovra e leva, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva con la mano fino a che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa; ciò significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero. 2. Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi, così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e svolgono le funi stesse, devono rispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le fu |
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SEZIONE IV - Aperture per il tiraggio, camerini e cameroni, laboratori e magazzini, spettacoli acrobatici |
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Art. 44 - Aperture per regolare il tiraggio in caso d'incendio1. La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consen |
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Art. 45 - Camerini e cameroni1. I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in compartimento antincendio separato dalla scena. |
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Art. 46 - Laboratori1. I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai mu |
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Art. 47 - Magazzini1. Sul piano costruttivo i magazzini devono rispondere alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le |
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Art. 48 - Spettacoli acrobatici1. Nella costruzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a cons |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE |
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Art. 49 - Cabina di proiezione per pellicole infiammabili1. Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve |
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Art. 50 - Mezzi di spegnimento mobili1. Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente minima 21 A/89BC. |
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Art. 51 - Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza1. È consentito che le cabine cinematografiche con uso di pellicole di sicurezza non siano presidiate permanentemen |
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CAPO VI - NORME IGIENICHE E IMPIANTI TECNICI DELLE STRUTTURE FISSE |
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SEZIONE I - Norme igieniche |
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Art. 52 - Servizi igienici1. Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e don |
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Art. 53 - Impianto di ventilazione1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere installato un impianto di ventilazione. |
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Art. 54 - Caratteristiche degli impianti di ventilazione1. Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Ove sono allestiti appositi ambienti per fumatori, trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica provinciale. |
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Art. 55 - Impianti regolatori della temperatura1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e d |
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SEZIONE II - Impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione e cucine |
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Art. 56 - Impianti per la produzione di calore1. Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle n |
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Art. 58 - Cucine1. All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavan |
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SEZIONE III - Norme particolari per l’impianto elettrico e di illuminazione |
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Art. 59 - Generalità1. L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64-10 nel testo vigente. |
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SEZIONE IV - Impianto per estinzione incendi |
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Art. 60 - Impianto idrico antincendio1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere muniti di impianto a naspo o a idranti. |
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Art. 61 - Impianto idrico esterno1. Nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a mille spettatori |
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Art. 62 - Altri mezzi di estinzione1. In aggiunta all'impianto idrico antincendi devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portati |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE |
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SEZIONE I - Norme generali |
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Art. 63 - Campo di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti sportivi e alle piscine nei casi previsti dall'articolo 7 |
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Art. 64 - Ubicazione1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. |
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Art. 65 - Area dell’impianto1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 64, deve essere sce |
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Art. 66 - Strutture e materiali1. Non è consentito l’uso di coperture pressostatiche. |
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Art. 67 - Capienza1. La capienza nella zona spettatori si ottiene dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a seder |
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Art. 68 - Settori1. Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a diecimila e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a quattromila devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a diecimila |
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Art. 69 - Sistema di vie di esodo1. Il sistema di vie di esodo per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 68. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di esodo attraverso porte metalliche. |
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Art. 70 - Distribuzione interna1. Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 metri e servire più di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali. |
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Art. 71 - Servizi igienici1. Il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro vasi e due lavabi per le donne. |
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Art. 72 - Spogliatoi1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei do |
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Art. 73 - Pronto soccorso1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni diecimila spettatori. I posti di pronto |
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Art. 74 - Depositi1. Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l’area d |
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Art. 75 - Dispositivi di controllo degli spettatori1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori all’aperto e quattromila al chiuso deve essere previ |
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Art. 76 - Recinzioni esterne1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a cinquemila spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 metri. La recinzione deve essere in grado di |
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Art. 77 - Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi1. Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a mille e negli ambienti interni degli impianti all'aper |
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Art. 78 - Impianti antincendio1. Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a cento e quelli all'aperto con un numero di spettatori su |
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SEZIONE II - Piscine |
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Art. 79 - Norme sanitarie1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie. |
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Art. 80 - Vasca1. Le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da imp |
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Art. 81 - Impianti per i tuffi1. Gli impianti per i tuffi devono rispondere ai seguenti requisiti: a) i trampolini e le piattaforme devono avere superficie antisdrucciolevole; |
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Art. 82 - Capienza della piscina1. La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla superficie dello specchio d’acqua, nella misura |
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Art. 83 - Accesso alle vasche1. L'accesso alle vasche deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garanti |
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Art. 84 - Servizi igienici e spogliatoi1. Oltre ai servizi igienici di cui all’articolo 71 deve essere prevista almeno una doccia ogni 50 metri quadrati di |
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Art. 85 - Servizio di salvataggio1. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Tale numero non deve |
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SEZIONE III - Ippodromi, autodromi e motodromi |
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Art. 86 - Ippodromi1. Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve a |
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Art. 87 - Piste per competizioni per auto e motoveicoli1. Per le competizioni velocistiche per auto e motoveicoli trovano applicazione le norme di sicurezza per l'agibilit&agrav |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO |
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SEZIONE I - Disposizioni generali |
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Art. 88 - Ambito di applicazione1. Il presente capo si applica alle manifestazioni all’aperto quali feste campestri e di paese, feste e rappresentaz |
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Art. 89 - Idoneità dei luoghi1. Per l’idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) va possibilmente evitato che il luogo della manifestazione si trovi nell’immediata vicinanza di strade di passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo, si dovrà provvedere alla mitigazione delle stesse adottando adeguate misure di sicurezza; b) deve essere presente un’adeguata area di parcheggio; c) la struttura tenda deve disporre di un ade |
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Art. 90 - Allestimento di tribune temporanee e palchi per il pubblico1. La capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori per il coefficiente di 0,48. 2. Ogni quindici gradoni per i posti degli spettatori si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non inferiore a 1.20 metri. 3. La tribuna deve essere dotata di scale di smistamento per gli spettatori, che devono avere una larghezza utile non inferiore a 1,20 metri e s |
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Art. 91 - Installazione e allestimento degli impianti per cucine e simili1. Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con combustibili gassosi, con una potenzialità termica fino a 35 kW, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi: a) dev’essere dimostrato il rispetto della normativa tecnica sugli impianti a gas tramite certificazione da parte dell’installatore; b) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono essere posizionati a una distanza minima di 5 metri dalla struttura tenda; c) gli i |
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Art. 92 - Impianto idrico antincendio1. Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto |
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Art. 93 - Obbligo di certificazioni1. A seconda del tipo di manifestazione l’organizzatore deve produrre al tecnico la seguente certificazione, redatta da persona abilitata: a) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra dell’impianto elettrico nonché il corretto montaggio dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione di emergenza nel luogo della manifestazione, all’interno della struttura tenda, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L’illuminazione di emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni all’aperto esclusivamente diurne; |
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SEZIONE II - Competizioni con traino di animali e tornei di equitazione |
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Art. 94 - Competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali1. Nelle competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali, le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato ove lo stesso è ammesso vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i seguenti criteri: a) il piano di stazionamento del pubblic |
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Art. 95 - Tornei di equitazione di abilità1. Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l’elemento dell’abilità del fantino e del cavallo |
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CAPO IX - NORME D'ESERCIZIO |
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SEZIONE I - Obblighi dell'esercente |
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Art. 96 - Piano d’intervento1. Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco |
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Art. 97 - Affissione della pianta del locale1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con complessità planimetrica deve essere opportunamente affiss |
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Art. 98 - Divieto di fumare, divieto d'ingombro e controlli preventivi1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute ad esigere rigorosament |
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Art. 99 - Divieto di attività specifiche1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è vietato l’utilizzo di apparecchiature o conge |
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Art. 100 - Servizio di primo soccorso1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere assicurato il servizio di primo soccorso. |
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Art. 101 - Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio1. L’organizzatore di un evento o manifesta- zione ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria a favore dei soggetti che vi partecipano attivamente, tra cui gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente. Per evento o manifestazione s’intendono le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico o sociale che, svolgendosi in locali o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, possono richiamare un rilevante numero di persone. 2. Ai fini di cui al comma 1 l’organizzatore, eventualmente col su |
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SEZIONE II - Norme di esercizio per la scena |
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Art. 102 - Scenari ammessi sulla scena1. Il personale di scena deve porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature e simili siano colloca |
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Art. 103 - Personale ammesso sulla scena1. Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad |
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Art. 104 - Fuochi di artificio, fiamme libere e armi da fuoco1. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di armi da fuoco deve essere oggetto di valutaz |
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Art. 105 - Lumi portatili1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. |
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Art. 106 - Materie pericolose1. Sono di norma vietati l'introduzione e l'uso nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento anche di minime quantit& |
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Art. 107 - Sipario di sicurezza1. Ogni anno, all’inizio della stagione, il sipario di sicurezza e il relativo macchinario devono essere sottoposti ad una accurata verifica da parte di persona abilitata. Di detta verif |
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Art. 108 - Animali feroci1. Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o ap |
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Art. 109 - Esercizi acrobatici1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicur |
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CAPO X - SERVIZIO ANTINCENDIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA |
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SEZIONE I - Servizio antincendio |
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Art. 110 - Servizio di vigilanza antincendio1. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui costi sono a carico dell'esercente, è obbligatorio, per l’intera durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte in: a) strutture tenda con capienza superiore a 500 posti; b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all’aperto con capienza |
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Art. 111 - Servizio di presidio antincendio1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante l’attivit&ag |
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Art. 112 - Impianto di allarme acustico1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere dotati di un impianto di allarme acustico. |
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SEZIONE II - Servizio di sorveglianza |
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Art. 113 - Ispezioni all'inizio e alla fine dello spettacolo e del trattenimento1. Il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento, prima dell'inizio della manifestazione, può essere ispezi |
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CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI |
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SEZIONE I - Deroghe e controlli |
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Art. 114 - Deroghe parziali1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna |
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Art. 115 - Deroghe per costruzioni pregevoli per arte e storia1. Qualora edifici e costruzioni pregevoli per arte e storia siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento |
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Art. 116 - Competenza per i controlli1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenz |
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SEZIONE II - Disposizioni transitorie |
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Art. 117 - Locali di pubblico spettacolo e trattenimento esistenti1. Tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all’articolo 3 del presente regolamento, già |
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Art. 118 - Tribune temporanee esistenti1. Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento la larghe |
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SEZIONE III - Abrogazione e entrata in vigore |
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Art. 120 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell |
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Allegato A - Norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli (Articolo 87)1. Le presenti norme riguardano le piste, generalmente costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati su sede privata e dotati di impianti permanenti per la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli, nonché i tratti di strade pubbliche o private a tracciato chiuso o aperto permanentemente o temporaneamente predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette piste o strade a tracciato chiuso, o circuiti, può essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre su quelle a tracciato aperto possono essere autorizzate solo corse in salita, prove velocistiche di rally, tentativi di record e simili. 2. La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei deve essere pari ad almeno due corsie quando sorpassi sono consentiti e ad almeno una corsia quando non lo sono. La larghezza di ogni corsia deve essere di metri b + 0,042 V, con un minimo di metri 3,50 per veicoli a tre e quattro ruote e di metri 2,50 per veicoli a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente di maggior ingombro trasversale e V la velocità massima in metri per secondo raggiungibile nel tratto considerato. Per le piste permanenti esistenti è ammessa una riduzione della larghezza del dieci per cento. La larghezza della sede stradale in ogni curva deve essere aumentata in funzione del raggio della curva e del suo sviluppo; comunque non deve essere inferiore a quella del tratto che la precede. La larghezza massima in un tratto qualsiasi non deve superare 12 metri per motoveicoli e 15 metri per autoveicoli; se superiore, la sede stradale deve essere limitata mediante striscia dipinta continua o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo. Le variazioni di larghezza devono essere opportunamente raccordate. 3. Lungo i bordi della sede stradale deve esserci una fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente erboso, della larghezza minima pari ad una corsia, determinata come al punto 2, libera da ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserva invece la inclinazione trasversale della sede stradale. La larghezza delle fasce può essere ridotta di non oltre il cinquanta per cento lungo i tratti ove esistono protezioni continue, quali guardrail, terrapieni, muri, file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi e simili, in relazione alla natura ed all'efficienza di tali protezi |
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Allegato B - Servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco (Articolo 110, comma 3)1. Il servizio di vigilanza antincendio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso. 2. L'entità del servizio di vigilanza viene stabilito dal tecnico su proposta dei vigili del fuoco competenti per territorio. Le relative prescrizioni sono comunicate ai vigili del fuoco e agli interessati. 3. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quanto di seguito previsto: a) strutture tenda con capienza superiore a 500 posti: 2 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione; b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti: 1) area platea: 1 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione; |
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Allegato C - Tabella di calcolo del livello di rischio (da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/della manifestazione in caso di presenza contemporanea di più di 500 persone) (Articolo 101)Il sottoscritto/La sottoscritta …………………………………………………………………………………… Organizzatore/Organizzatrice dell’evento/della manifestazione: …………………………………………. Luogo: ……………………………………………………………………………………………………………. Data e orario: …………………………………………………………………………………………………… dichiara in merito all’evento/alla manifestazione quanto segue:
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20/12/2024
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