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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 21/01/2021, n. 1
D. Pres.P. Bolzano 21/01/2021, n. 1
D. Pres.P. Bolzano 21/01/2021, n. 1
D. Pres.P. Bolzano 21/01/2021, n. 1
- D. Pres. P. 02/08/2023, n. 22
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CAPO I - Disposizioni preliminari |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le loro caratteristiche costruttive e modalità di gestione nonché le norme di semplificazione amministrativa. I requisiti di idoneità di cui al presente regolamento costituiscono anche la base per i proge |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) spettacolo: un'attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi; b) trattenimento: un'attività che presuppone la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park; c) locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti, nonché gli annessi servizi e disimpegni; |
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Art. 3 - Classificazione dei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento1. Ai fini del presente regolamento, per locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento si intendono: a) teatri; b) cinematografi; |
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Art. 4 - Locali e luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane o campestri, privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubb |
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CAPO II - Norme generali per la costruzione di locali di pubblico spettacolo e trattenimento |
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Sezione I - Ubicazione e caratteristiche costruttive |
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Art. 5 - Ubicazione del locale1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino a luogo sicuro. 2. |
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Art. 6 - Strutture di separazione1. Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti di almeno 1 m. 2. Per i complessi multisala è consentito quanto segue: a) più locali della stessa tipologia fra quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f), possono essere serviti da un unico atrio, purché siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti direttamente fra loro e provvisti di vie di esodo indipendenti; b) più locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e un unico locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, possono essere serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a); |
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Art. 7 - Scena1. Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente accessibile dall'este |
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Art. 8 - Abitazioni ed esercizi ammessi1. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi, quali spazi ulteriori, soltanto quelli necessari alla gestione e all'amministrazione |
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Sezione II - Strutture e materiali |
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Art. 9 - Strutture e materiali consentiti1. I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati all'articolo 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di dimensionamento delle strutture portanti e separanti: a) classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti; b) classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture separanti. 2. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seg |
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Art. 10 - Intercapedini1. Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché realizzati in materiale incombustibile nel rispetto |
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Art. 11 - Materiali di decorazione e strutture appese1. Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio, purché la superficie coperta non superi il 50 per cento di quella totale e gli elementi |
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Art. 12 - Materiale scenico1. Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o di materiali combustibili aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2. |
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Art. 13 - Copertura1. Gli elementi strutturali della copertura del locale di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere i requisiti di resistenza al fuoco stabiliti |
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Art. 14 - Finestre1. Salvo casi eccezionali, previamente autorizzati dal tecnico, le aperture delle finestre non devono avere inferriate né altre chiusure fisse; dove c |
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Sezione III - Separazione tra sala e scena |
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Art. 15 - Ambienti necessari alla scena e alla sala, e loro separazione1. Nei teatri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra la scena e i suoi ambienti annessi così come fra la scena e la sala; f |
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CAPO III - Disposizioni particolari per la sala |
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Sezione I - Sala |
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Art. 16 - Locali sotto il livello stradale1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 800 spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia a un livello in |
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Art. 17 - Disposizione dei posti a sedere1. I posti a sedere devono essere ripartiti in settori di non più di 160 posti con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file. 2. I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro me |
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Art. 18 - Vie di esodo1. Le vie di esodo sono composte da: a) le uscite della sala; b) i corridoi di disimpegno; c) le porte che conducono all'esterno; d) le scale e i passaggi in genere. 2. La larghezza utile complessiva delle vie di esodo è calcolata com |
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Art. 19 - Gradini nei passaggi1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora vengano ammessi in via eccezionale per impossibilità di superare il dislive |
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Art. 20 - Pendenza di corridoi e passaggi1. L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1:10. Quando il pavimento inclinato immette su una scala, la pendenza |
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Art. 21 - Superfici sdrucciolevoli1. I pavimenti in genere e i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le vie di esodo devono essere protette da neve e ghiacci |
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Sezione II - Sistemazione dei posti per gli spettacoli |
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Art. 22 - Posti a sedere fissi1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 m. 2. La l |
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Art. 23 - Disposizione libera di posti a sedere al tavolo1. È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di posti a sedere di cui all'a |
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Art. 24 - Posti in piedi1. Nessuno spettatore può sostare nei passaggi interni alla sala. 2. Sono ammessi posti in piedi a condizione che: a) siano compu |
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Art. 25 - Capienza1. La capienza è stabilita come segue: a) ne |
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Sezione III - Controllo all'ingresso - guardaroba |
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Art. 26 - Barriere o cordoni per avviare il pubblico1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio al deflusso del pubblico in caso di emergenza. |
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Art. 27 - Guardaroba1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere scelta con particolare cura, |
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Sezione IV - Scale |
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Art. 28 - Costruzione1. Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova applicazione quanto previsto all'articolo 9. |
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Art. 29 - Illuminazione e aerazione1. Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato. |
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Art. 30 - Distribuzione1. Di norma le scale devono essere distribuite simmetricamente. 2. Ogni ordine di posti deve |
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Art. 31 - Gradini, rampe e pianerottoli1. I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e non superiori a 17 cm per l'alzata. |
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Art. 32 - Scale esterne per l'intervento dei vigili del fuoco1. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che hanno un'importante affluenza di pubblico il tecnico può prescrivere che sulle pareti ester |
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Sezione V - Uscite e corridoi |
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Art. 33 - Tipi di porte ammessi1. Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. Da aperti i battenti delle porte non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che |
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Sezione VI - Acustica |
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Art. 34 - Acustica e isolamento acustico1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere realizzati in modo da garantire un isolamento acustico sufficiente a impedire il propa |
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CAPO IV - Disposizioni particolari per la scena |
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Sezione I - Disposizioni preliminari |
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Art. 35 - Scena1. Nei teatri la scena comprende: a) il palco |
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Art. 36 - Deposito di materiali sulla scena1. Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno che non possono essere portati nei depositi possono esse |
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Sezione II - Corridoi, scale, porte e uscite verso l'esterno |
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Art. 37 - Corridoi di disimpegno e scale della scena1. A eccezione dei depositi, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti annessi alla scena devono aprirsi sui corridoi di disimpegno situati intor |
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Art. 38 - Scale a prova di fumo1. Nei teatri con maggiore affluenza di pubblico il tecnico può richiedere che alcune scale abbiano almeno le caratteristiche di scale a prova di fumo |
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Art. 39 - Uscite ai piani di manovra1. Nei teatri, ogni piano della scena di cui all'articolo 35, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica che |
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Art. 40 - Scale a chiocciola1. Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale. |
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Sezione III - Sipario di sicurezza |
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Art. 41 - Funzionamento del sipario di sicurezza1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico. |
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Art. 42 - Comando del sipario di sicurezza1. I comandi del sipario di sicurezza devono essere installati in una posizione che consenta la manovra facile e sicura, assicurando la completa visibi |
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Art. 43 - Protezione del sipario di sicurezza1. Per il sipario di sicurezza si deve prevedere la protezione di cui all'appendice "F.6 Teatri" della norma EN 12845. |
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Art. 44 - Ulteriori disposizioni1. L'installatore del sipario deve collegare gli organi per la manovra normale, quali il quadro di manovra e la leva di azionamento, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva per tutto il tempo necessario al sipario per completare la sua corsa; ciò significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero. 2. Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per sforzi di trazione e flessione combinate; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e si svolgono devono rispondere pienamente alle disposizioni |
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Sezione IV - Aperture per l'evacuazione del fumo, camerini e cameroni, laboratori e depositi, spettacoli acrobatici |
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Art. 45 - Aperture per regolare l'evacuazione del fumo in caso d'incendio1. La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire una efficace evacuazione del f |
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Art. 46 - Camerini e cameroni1. I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in un compartimento antincendio separato dalla scena. |
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Art. 47 - Laboratori1. I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati, di norma, nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena |
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Art. 48 - Depositi1. Sul piano costruttivo i depositi devono rispondere alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di aerazione. |
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Art. 49 - Spettacoli acrobatici1. Nel costruire locali di pubblico spettacolo e trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza si devono predispor |
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CAPO V - Disposizioni particolari per le cabine cinematografiche |
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Art. 50 - Cabina di proiezione per pellicole infiammabili1. Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere garantita un'opportuna |
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Art. 51 - Mezzi di spegnimento mobili1. Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente almeno 21 A/89BC. |
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Art. 52 - Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza1. È consentito che le cabine cinematografiche nelle quali sono impiegate pellicole di sicurezza e che sono dotate di un impianto automatico di spegni |
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CAPO VI - Norme igieniche e impianti tecnici delle strutture fisse |
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Sezione I - Norme igieniche |
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Art. 53 - Servizi igienici1. Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e donne. |
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Art. 54 - Impianto di ventilazione1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere installato un impianto di ventilazione. |
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Art. 55 - Caratteristiche degli impianti di ventilazione1. Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Se sono alles |
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Art. 56 - Impianti regolatori della temperatura1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità relativa che dev |
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Sezione II - Impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione e cucine |
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Art. 57 - Impianti per la produzione di calore1. Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle norme spe |
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Art. 58 - Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione1. Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato, per quanto possibile. |
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Art. 59 - Cucine1. All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio stoviglie, purché |
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Sezione III - Norme particolari per l'impianto elettrico, di illuminazione, di allarme acustico e di rivelazione incendi |
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Art. 60 - Disposizioni generali1. L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64-10 nel testo vigente. |
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Art. 61 - Impianti elettrici di sicurezza1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre dell'alimentazione di sicurezza: a) illuminazione di emergenza; b) impianto di allarme; |
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Sezione IV - Impianto antincendio |
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Art. 62 - Impianto idrico interno1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere muniti di impianto a naspo o a idranti. |
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Art. 63 - Impianto idrico esterno1. Se non già esistente, nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a 1.000 spettatori deve e |
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Art. 64 - Altri mezzi di estinzione1. In aggiunta all'impianto idrico antincendio devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del tipo e nel numero sta |
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CAPO VII - Disposizioni particolari per impianti sportivi e piscine |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 66 - Ubicazione1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. |
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Art. 67 - Area dell'impianto1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 65, deve essere scelta in modo che la viabilit� |
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Art. 68 - Coperture1. L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti in cui è prevista una presenza di spettatori, atleti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, omologati ai sensi del |
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Art. 69 - Capienza1. La capienza della zona spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il coefficiente 0,48. |
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Art. 70 - Zona spettatori - Settori1. Negli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e in quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 la zona destinata agli spettatori deve essere suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non p |
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Art. 71 - Vie di esodo1. Le vie di esodo per la zona destinata agli spettatori devono essere indipendenti da quelle per la zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 70. È consentita la comunicazione tra le citate vie di esodo attraverso porte incombustibili. |
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Art. 72 - Distribuzione interna1. Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali. |
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Art. 73 - Servizi igienici1. Ogni toilette è costituita da almeno un WC, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro WC e due lavabi per le donne. |
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Art. 74 - Spogliatoi1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m2 al netto dei servizi annessi, che devono essere costituiti da almeno sei docce, due lav |
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Art. 75 - Posto di pronto soccorso1. Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori. I posti di pronto |
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Art. 76 - Depositi1. Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata alle attività. |
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Art. 77 - Dispositivi di controllo degli spettatori1. Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 spettatori al chiuso deve essere previsto un impianto televisivo a circ |
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Art. 78 - Recinzioni esterne1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna di altezza non inferiore a 2,50 m. La recinzione deve essere in grado di sopportare una spinta statica o |
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Art. 79 - Impianto di rivelazione e segnalazione incendi1. Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con un numero di spettator |
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Art. 80 - Impianti antincendio1. Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a 100 e quelli all'aperto con un numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere p |
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Sezione II - Piscine |
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Art. 81 - Norme sanitarie1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie.
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Art. 82 - Vasca1. Le pareti della vasca devono essere verticali e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche per il fondo della v |
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Art. 83 - Impianti per i tuffi1. Gli impianti per tuffi per competizioni devono rispondere ai requisiti FINA (Fédération Internationale de Natation), gli altri impianti possono, in alternativa, rispondere ai seguenti requisiti: a) i trampolini e le piattaforme devono avere superficie antisdruc |
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Art. 84 - Capienza della piscina1. La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla superficie dello specchio d'acqua nella misura di 4 m2 per ogni bagnante. |
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Art. 85 - Accesso alle vasche1. L'accesso alle vasche deve poter avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato, attrezzato con doccia e lava-piedi che permettono la pulizia |
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Art. 86 - Servizi igienici e spogliatoi1. Oltre alle toilette di cui all'articolo 73 deve essere prevista almeno una doccia ogni 50 m2 di superficie d'acqua. |
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Art. 87 - Servizio di salvataggio1. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Il numero minimo di assistenti ai bagnanti è stabilito come segue: a) 1 assisten |
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Sezione III - Ippodromi e competizioni automobilistiche e motociclistiche |
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Art. 88 - Ippodromi1. Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubbl |
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Art. 89 - Competizioni automobilistiche e motociclistiche1. Per le gare automobilistiche e motociclistiche si applica l'ar |
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CAPO VIII - Disposizioni particolari per luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 90 - Ambito di applicazione1. Il presente capo si applica alle manifestazioni all'aperto quali feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in tendostrutture, circhi, con |
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Art. 91 - Luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento1. Per i luoghi e gli spazi all'aperto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio d |
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Art. 92 - Idoneità dei luoghi1. Per l'idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) va evitato, per quanto possibile, che il luogo della manifestazione si trovi nelle immediate vicinanze di strade di passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo si dovrà provvedere alla mitigazione del medesimo adottando adeguate misure di sicurezza; b) deve essere disponibile un'adeguata area di parcheggio; c) le tendostrutture devono disporre di un adeguato numero di uscite in base al parametro di |
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Art. 93 - Allestimento di tribune e palchi temporanei per il pubblico1. Le tribune di nuova costruzione devono essere realizzate conformemente alla norma EN 13200 "Installazioni per spettatori". 2. Le tribune esistenti devono soddisfare la norma di cui al comma 1 o, in alternativa, tutte le seguenti condizioni: a) la capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori per il coefficiente di 0,48; b) ogni 15 gradoni adibiti a posti per gli spettatori deve esserci un pass |
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Art. 94 - Impianti per la produzione di calore1. Non sono consentite installazioni provvisorie in locali interni. 2. Per gli impianti di produzione di calore con una potenzialità termica fino a 35 kW, comunque alimentati, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi: a) il rispetto della normativa tecnica sugli impianti deve essere dimostrato tramite certificazione rilasciata dall'installatore; b) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile liquido devono rispondere ai Titoli II e III del decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche, indipendentemente dalla loro potenza nominale, fatto salvo quanto previsto alla lettera k); c) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso devono rispondere alle prescrizioni della norma UNI 7129, fatto salvo quanto previsto alla lettera l); d) depositi di gas di capacità superiore a 75 kg necessitano di una dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico abilitat |
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Art. 95 - Impianto idrico antincendio1. Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti o altri mezzi di s |
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Art. 96 - Obbligo di certificazione1. A seconda del tipo di manifestazione l'organizzatore deve produrre al tecnico la seguente documentazione, redatta da persona abilitata: a) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra dell'impianto elettrico nonché il corretto montaggio dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di illuminazione di emergenza nel luogo della manifestazione, all'interno della tendostruttura, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L'illuminazione di emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni che si svo |
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Sezione II - Competizioni con veicoli a trazione animale e tornei di equitazione |
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Art. 97 - Gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale1. Nelle gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato dove ne è ammessa la presenza sono determinate in base alla conformazione del terreno e alla velocità raggiungibile nel tratto specifico, applicando i seguenti criteri: a) l'area d |
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Art. 98 - Tornei equestri di abilità1. Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l'elemento dell'abilità del fantino e del cavallo è determinante nel superamento degli ostacoli, |
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CAPO IX - Norme d'esercizio |
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Sezione I - Obblighi del gestore o dell'organizzatore |
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Art. 99 - Piano d'intervento1. Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano di intervento contenente tutte le indicazioni ne |
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Art. 100 - Affissione della pianta del locale1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere affissa, in luoghi idonei, la planimetria di evacuazione. |
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Art. 101 - Divieto di fumare, divieto d'ingombro e controlli preventivi1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione di locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute a esigere rigorosame |
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Art. 102 - Divieti specifici1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, nell'area destinata al pubblico è vietato l'utilizzo di apparecchiature o congegni che |
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Art. 103 - Servizio di primo soccorso1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere assicurato il servizio di primo soccorso. |
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Art. 104 - Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio1. L’organizzatore di qualsiasi tipo di intrattenimento o pubblico spettacolo ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente. 2. Ai fini di cui al comma 1, l’organizzatore deve eventualmente col supporto del tecnico, registrare l’evento sul portale “Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi” (G.A.M.E.S.), messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il calcolo automatico del livello di rischio. |
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Sezione II - Norme di esercizio per la scena |
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Art. 105 - Scenari ammessi sulla scena1. Il personale di scena deve fare in modo che gli scenari, le attrezzature e così via siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necess |
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Art. 106 - Personale ammesso sulla scena1. Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non è indispensabile. A ogni modo è vietato a chiunqu |
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Art. 107 - Fuochi d'artificio, fiamme libere e armi da fuoco1. L'uso di fuochi d'artificio, fiamme libere e armi da fuoco nella rappresentazione deve essere sottoposto a valutazione del tecnico e non può essere |
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Art. 108 - Lumi portatili1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. 2. Per particolari esigenze di sc |
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Art. 109 - Materie pericolose1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono di norma vietati l'introduzione e l'uso di quantità anche minime di sostanze e materiali fac |
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Art. 111 - Animali feroci1. Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi contenitori, costantem |
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Art. 112 - Esercizi acrobatici1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza, o un sistema equivalente, che |
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CAPO X - Servizio antincendio e ispezioni |
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Sezione I - Servizio antincendio |
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Art. 113 - Servizio di vigilanza antincendio1. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui costi sono a carico del gestore ovvero dell'organizzatore, è obbligatorio, per l'intera durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte in: a) tendostrutture con capienza superiore a 500 posti; b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatr |
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Art. 114 - Servizio di presidio antincendio1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, laddove non sia prescritto il servizio di vigilanza dei vigili del fuoco il gestore ovvero l'organizzatore deve garantire la presenza, durante l'attività o la manifestazio |
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Art. 115 - Impianto di allarme acustico1. I luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere dotati di un idoneo impianto di allarme acustico. |
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Sezione II - Ispezioni |
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Art. 116 - Ispezioni all'inizio dello spettacolo e del trattenimento1. Prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento può essere ispezionato in ogni sua |
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CAPO XI - Disposizioni finali |
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Sezione I - Deroghe e controlli |
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Art. 117 - Deroghe1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna delle prescrizioni in materia |
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Art. 118 - Deroghe per fabbricati di pregio storico-artistico1. Qualora edifici e costruzioni di pregio artistico e storico siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento il tecnico può richiedere |
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Art. 119 - Tribune temporanee esistenti1. Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di cui all'articolo 93, c |
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Art. 120 - Competenza per i controlli1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, d |
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Sezione II - Abrogazione e entrata in vigore |
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Art. 121 - Abrogazione1. È abrogato il D.P.P. 27 gennaio 2017, n. 1.
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Art. 122 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco(Articolo 113, comma 3) 1. Il servizio di vigilanza antincendio è gestito dai vigili del fuoco competenti a livello locale ed è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici dei vigili del fuoco nel caso si verifichi un evento dannoso. 2. L'entità del servizio di vigilanza è stabilita dal tecnico su proposta dei vigili del fuoco competenti per territorio. Le relative prescrizioni sono comunicate ai vigili del fuoco e agli interessati. 3. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quanto di seguito previsto: a) tendostrutture con capienza superiore a 500 posti: 2 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione; b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti: 1) area platea: 1 unità fino a 1. |
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20/11/2024
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