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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 10/01/2022, n. 1
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L. P. Bolzano 10/01/2022, n. 1
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, "Legge sui masi chiusi"1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 della legge provincial |
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, "Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico"1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 |
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Art. 4 - Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio"1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: "mediante la concessione di" è inserita la parola: "premi, ". 2. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: "L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all'interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici." 3. La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: "Trasformazione di volumetria esistente". 4. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: "1. All'interno dell'area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d'uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad attività di servizio, di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata nell'ambito delle predette categorie di destinazione d'uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria." |
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Art. 5 - Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni"1. Prima del comma 1 dell'articolo 31 della legge provi |
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Art. 6 - Modifiche alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, "Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale"1. Il terzo paragrafo e la cifra "1. Attrezzature collettive di interesse comunale" del punto "B. Standard urbanistici per i piani urbanistici" delle m |
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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, "Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa"1. Il comma 18 dell'articolo 19 della legge provinciale |
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Art. 8 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici"1. Nel testo tedesco dell'ultimo periodo del comma 8 dell'a |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)"1. Nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 27 d |
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Art. 10 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, "Amministrazione dei beni di uso civico"1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge prov |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, "Ordinamento delle comunità comprensoriali"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20-quater |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-bis della l |
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Art. 17 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale"1. Dopo l'articolo 10-bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 10-ter (Vie ferrate) - 1. Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Le lettere A) e B) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite: "A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'articolo 22 e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione. B) La concessione di contributi pluriennali costanti all'IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di prop |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della legge p |
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Art. 24 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, "Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: |
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Art. 27 - Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, "Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima"1. Dopo l'articolo 2-ter della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 28 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, "Ordinamento forestale"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge pro |
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Art. 29 - Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato"1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 4 |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni"1. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale |
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Art. 32 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinci |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Disposizione finanziaria1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 21 e 24, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumen |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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20/11/2024
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