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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 31/05/1994, n. 17
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- L.R. 10/08/2016, n. 16
- L.R. 23/06/2014, n. 14
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- Sent. Corte Cost. 08/02/2006, n. 39
- L.R. 19/05/2005, n. 5
- L.R. 16/04/2003, n. 4
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 18/05/1996, n. 34
- L.R. 21/04/1995, n. 40
- L.R. 03/11/1994, n. 43
- L.R. 07/06/1994, n. 19
- L.R. 07/06/1994, n. 18
- Sent. Corte Cost. 05/05/1994, n. 169
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Art. 1. - Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempimenti1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione del responsabile dell'unità organizzativa preposta ai procedimenti medesimi. 2. Ad integra |
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Art. 2. - Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro venti giorni N6 dal ricevimento della richiesta dell'interessato. |
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Art. 3. - Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità1. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione. 2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della richiesta. N21 3. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal re |
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Art. 4. - Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite1. Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 2. Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi del |
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Art. 5. - Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano se l'opera abusiva è stata costruita in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione di immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali. |
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Art. 6. - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo1. L'articolo 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito: «Art. 22. 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico. 2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono ri |
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Art. 7. - Erogazione dei pubblici servizi1. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia della conce |
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Art. 8. - Rilascio del certificato di abitabilità per i volumi tecnici1. Per gli edifici di civile abitazione realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rilasciato certif |
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Art. 9. - Attuazione dei piani particolareggiati di recupero1. I piani particolareggiati di recupero di cui all'articolo 14 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, debbono essere adottati ed approvati, ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, entro il termine perentorio del 30 aprile 1995 N24. 2. Le giunte comunali provvederanno a revocare gli incarichi per la redazione dei piani particolareggiat |
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Art. 10. - Aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero1. Le aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero, con esclusione quindi di quelle occupate da edificazione abus |
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Art. 11. - Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici1. L'articolo 25 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, già sostituito con l'articolo 5 della L.R. 21 agosto 1984, n. 66, è cosi sostituito: «Art. 25. 1. L'Assessorato regionale de |
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Art. 12. - Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 48/911. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 gi |
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Art. 13. - Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'amministrazione regionale1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, redige e trasmette ogni quindici giorni all'Assessorato regionale del territorio e del |
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Art. 14. - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia all'interno delle zone "A", "B" e "C" del parco, ne dà immediata comunicazione al sindaco ed al presidente del parco. |
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Art. 15. - Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali |
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Art. 16.1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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