D. Dirig.R. Sicilia 06/05/2016 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Dirig.R. Sicilia 06/05/2016

Approvazione del Protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto.
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[Premessa]


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO


Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257R “Norme rela

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Art. 1

Per le finalità in premessa, in attuazione all’art. 11, c. 1, legge regi

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Art. 2

Tutte le AA.SS.PP. sono tenute all’osservanza dei contenuti del “Protocol

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Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68, c. 5,

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Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento re

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Allegato - Protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto

(Art. 11, C. 1, legge regionale 29 aprile 2014, n. 10)


Premesse

Questo Ufficio Amianto, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l’INAIL ha definito ai sensi dell’art. 11, c. 1, legge regionale 29 aprile 2014, n. 10R il Protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto.

La proposta di un protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto deve essere finalizzata a garantire politiche di assistenza sanitaria ad una categoria di cittadini che, impropriamente esposta a cancerogeni occupazionali, richiede un’adeguata attenzione da parte del S.S.N.

L’azione prospettata deve poter permettere anche il giusto riconoscimento medico legale ed indennizzo a cittadini la cui patologia professionale, con buona certezza, resterebbe occulta.

È importante stabilire i criteri per i quali tale assistenza sanitaria permetta di minimizzare i costi, ridurre il numero di esami invasivi ed ottimizzare i possibili risultati raggiungibili, avendo chiara la differenza tra quello che è l’offerta di assistenza sanitaria che la Regione mette a disposizione degli ex-esposti ad amianto e un programma mirato di screening.

Considerato che:

- per le patologie non neoplastiche correlate all'amianto è possibile effettuare una diagnosi precoce, e in particolare per l’asbestosi è possibile l'adozione di provvedimenti di prevenzione terziaria utili a limitare un aggravamento della funzionalità respiratoria dovuto ad altre cause sia professionali che extra-professionali (es. cessazione del fumo, vaccinazioni, ...);

- relativamente alla diagnosi precoce delle patologie neoplastiche:

- per il mesotelioma maligno non è attuabile alcuna procedura sanitaria in grado di cambiare la storia naturale della malattia;

- per il tumore del polmone, sulla base dello studio NLST3 un numero crescente di organizzazioni ha fatto propria la raccomandazione di sottoporre a screening con TAC a bassa dose:

1) i lavoratori di 50-70 anni con esposizione ad amianto e una storia di fumo analoga a quella dei soggetti inclusi nello studio NLST (almeno 20 pack/years o ex-fumatore da meno di 15 anni);

2) i lavoratori di 50-70 anni con esposizione ad amianto con o senza una storia di fumo, che abbiano una stima del rischi

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