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Circ. Pres.R. Sicilia 22/07/2015

Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. Attuazione art. 4, c. 1, lettera b) - Linee guida per la redazione del “Piano comunale amianto” .
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Testo del provvedimento

Con legge regionale 29 aprile 2014, n. 10R sono state approvate le “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto”. Nell'ambito del Dipartimento protezione civile è stato istituito l'Ufficio amianto art. 3, c. 1, che per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, promuove, coordina e realizza entro i termini indicati, quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge

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Allegato - Linee guida per la redazione del “Piano comunale amianto”

(Legge regionale n. 10 - 2014 - art. 4, c.1, lettera b)


APRILE 2015


Premesse

L’amianto (o asbesto) comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alcali, è stato, fino al 1994, largamente usato nell’industria, nei trasporti e nell’edilizia, sia in forma friabile (coibentazioni di tubature, pannelli isolanti, rivestimenti isolanti a spruzzo) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, canne fumarie, serbatoi e condotte per acqua, pavimenti vinilici).

I suddetti materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell’apparato respiratorio (l’asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) nonché neoplasie a carico di altri organi.

Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni.

Già la legge n. 257 del 27 marzo 1992 affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, mentre una ulteriore definizione dei criteri per la realizzazione di tali piani, nonché delle funzioni e dei compiti delle Regioni, veniva delineata con il D.P.R. 8 agosto 1994R. In particolare il citato D.P.R., all’art. 8, stabiliva che i piani regionali: “…identificando una scala di priorità prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo.” Tra le altre situazioni di pericolo ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i capannoni utilizzati e/o dismessi, gli edifici e strutture ove è presente amianto spruzzato, gli impianti industriali ove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi. Inoltre l’art. 12 dello stesso D.P.R. 8 agosto 1994 indicava i criteri con cui realizzare il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

Successivamente il D.M. 6 settembre 1994R declinava le “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27 marzo 1992”.

Coerentemente con le disposizioni normative di cui sopra la Regione Sicilia ha emanato il decreto presidenziale 27 dicembre 1995R avente titolo: “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, con il quale veniva disposta l’approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995 relativa a: “Legge n. 257 del 27 marzo 1992. Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.

Tra i punti qualificanti del suddetto piano regionale viene esplicitamente indicato al punto n. 1 il: “…censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile”, mentre nel paragrafo che detta le modalità di realizzazione del censimento si specificano le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto del censimento stesso, indicando, tra l’altro, ad esempio al punto 9 gli “… edifici o strutture con amianto spruzzato con particolare riguardo, in questa prima fase, a quelli di uso collettivo quali piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, etc.” ed al punto 10 i “capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti di cemento amianto” e precisando altresì le modalità secondo cui attuare il censimento per gli edifici privati.

La legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” ha previsto, tra l’altro, all’art. 20, l’effettuazione del censimento dell’amianto e degli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto:

a) i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;

c) le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

Il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003R “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001” conferma (art. 1) i compiti relativi alla realizzazione della mappatura, già attribuiti alle Regioni.

La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014R “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” fornisce indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA, delle ASP e degli enti locali.

In particolare, il ruolo dei comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione.

Per conseguire tale risultato i comuni, ai sensi dell’art. 4, c.1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, devono dotarsi di un “Piano comunale amianto”.


1. Obiettivi del piano comunale amianto

Le presenti linee guida forniscono ai comuni le indicazioni per la redazione di un piano finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto.

Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.

Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tu

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Allegato 1 - Lettera con richiesta di informazioni circa l’eventuale presenza di amianto

Oggetto: Richiesta informazioni riguardanti la presenza di amianto negli edifici pubblici ai sensi della legge regionale n. 10/2014R.

La Regione siciliana deve predisporre una “mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto” ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 10 del 19 aprile 2014 e del D.M. n. 101 del 18 marzo 2003R, ed ha individuato l’A.R.P.A. quale riferimento territoriale. Sottolineato che la mappatura ed il conseguente obbligo di informazione discende dal citato disposto normativo, con la presente si chiede cortesemente l’invio dell’elenco degli edifici pubblici di vostra proprietà od uso o dei quali ha responsabilità giuridica, siti nel territorio di vostra competenza, che a vostra conoscenza risultino interessati dalla presenza di amianto sia in matrice friabile (ad es. coibentazioni termiche) che in matrice compatta (ad es. coperture in cemento-amianto - “eternit”) solitamente definiti “materiali contenenti amianto MCA.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n.10 del 29 aprile 2014, al fine di consentire la mappatura degli edifici contenenti MCA s

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Allegato 2 - Scheda di autonotifica circa l’eventuale presenza di amianto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Scheda di segnalazione circa l’eventuale presenza di amianto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Scheda di rilevamento circa l’eventuale presenza di amianto

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Allegato 5 - Scheda di rilevamento circa l’eventuale presenza naturale di amianto

Parte di provvedimento in formato grafico

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