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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 30/10/1986, n. 58
L. R. Sardegna 30/10/1986, n. 58
- L.R. 12/01/1987, n. 2
- L.R. 04/04/1989, n. 12
- L.R. 04/02/2016, n. 2
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Art. 1 - Finalità della leggeLa presente legge detta norme in materia di circoscrizioni comunali e di frazioni e d |
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TITOLO I - Istituzione e modifica delle circoscrizioni e della denominazione dei Comuni |
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Art. 3 - Modalità per la misura delle distanze fra frazione e capoluogoAi sensi e per gli effetti dell'articolo precedente la distanza viene determinata ten |
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Art. 4 - IniziativaL'iniziativa per i procedimenti di cui al presente titolo può essere assunta: dalla Giunta regionale, da un quinto dei Consiglieri regionali; dal Comune o da uno dei comuni interessati mediante |
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Art. 5 - Documentazione per il procedimentoColoro che assumono l'iniziativa devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di delimitazione territoriale ed una relazione sui motivi dell'iniziativa. |
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Art. 6 - Pubblicità della documentazioneL'istanza e l'annessa documentazione viene altresì trasmessa ai sindaci dei co |
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Art. 7 - Opposizione all'inclusione nell'erigendo comuneNel caso la popolazione dell'erigendo comune risieda in distinti nuclei abitativi, ciascuno |
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Art. 8 - Commissione pariteticaL'Assessore regionale competente in materia di Enti locali, accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli e che non ostino i divieti di cui al successivo art. 13 sottopone il progetto di delimitazione territoriale all'esame di una commissione composta da rappresentanti dei comuni e delle frazioni e da lui nominata con proprio decreto.N1 |
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Art. 9 - Parere del ComuneL'Assessore regionale invia il progetto approvato dalla commissione paritetica o predisposto d'ufficio al comune o ai comuni interessati che non abbiano assunto |
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Art. 10 - Deliberazione del Consiglio regionaleEntro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo la G |
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Art. 11 - Presupposti per la limitazione della consultazione popolareCon la deliberazione di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in nuovo comune o nel solo territorio interessato al mutamento di circoscrizione nei seguenti casi: |
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Art. 12 - Rinuncia alla consultazione popolareNel caso in cui non si realizzino i presupposti per la limitazione della consultazion |
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Art. 13 - Riproposizione del procedimento |
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Art. 14 - Mutamento di denominazione dei comuniL'iniziativa per il mutamento di denominazione del comune può essere assunta dal comune mediante deliberazione consiliare o da un quinto degli elettori residenti nel comune. |
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Art. 15 - Trasmissione dei disegni di leggeQualora in base alle disposizioni di cui al presente titolo non si debba dar luogo a |
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TITOLO II - Determinazione e definizione dei confini comunali |
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Art. 16 - Determinazione dei confiniQualora il confine tra due o più comuni, anche se di province diverse, non sia |
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Art. 17 - Definizione di confiniQuando due o più comuni, anche se di province diverse, rivendichino un diritto |
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Art. 18 - Documentazione per il procedimentoIl comune o i comuni interessati devono presentare, unitamente all'istanza, un proget |
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Art. 19 - Parere dei comuniL'Assessore regionale provvede all'acquisizione del parere del consiglio del comune o |
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TITOLO III - Frazioni |
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Art. 20 - Denominazione delle frazioniLa denominazione delle frazioni è delegata ai comuni. |
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Art. 21 - Separazione frazionale delle renditeLe frazioni che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente comma, mediante decreto dell'As |
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TITOLO IV - Consultazione popolare |
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Art. 22 - Modalità della consultazione popolareLa consultazione popolare, quando vi si debba procedere, ha luogo con voto libero e s |
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Art. 23 - Data della consultazioneLe consultazioni popolari di cui alla presente legge si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno. La data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi |
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Art. 24 - Avviso agli elettoriI sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni, frazio |
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Art. 25 - Sezioni elettorali e uffici elettoraliLa Giunta regionale può, qualora lo ritenga necessario agli effetti della consultazione elettorale, proporre ai comuni interessati la costituzione di sezioni elettorali separate nelle fraz |
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Art. 26 - Liste elettoraliLe liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiun |
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Art. 27 - RappresentantiCiascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati, può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e scrutinio. |
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Art. 28 - Operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio elettoraleIl sindaco del comune interessato provvede affinché nel giorno precedente la consultazione, e prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno per il tramite della competente Prefettura; |
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Art. 29 - Insediamento dell'Ufficio elettoraleAlle ore 16 del giorno che precede la consultazione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di cui al precedente art. 27 ad assistere alle operazioni. |
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Art. 30 - Apertura del seggioAlle ore 6 del giorno fissato per le consultazioni, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente |
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Art. 31 - VotazioneLa votazione si svolge nella medesima domenica in tutti i comuni o frazioni interessati dalle ore 6 alle ore 22. Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto. |
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Art. 32 - Espressione del votoL'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo «SI» qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto, in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul |
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Art. 33 - RiscontroPrima che si inizi lo spoglio dei voti, il presidente determina il numero degli elett |
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Art. 34 - SpoglioIl presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti nell'urna contenente le schede votate, procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri componenti il seggio elettorale. Egli annuncia ad alta voce |
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Art. 35 - Controllo dello spoglioLe schede spogliate devono esser raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue: |
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Art. 36 - Verbale delle operazioni di votazioneSulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali: |
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Art. 37 - Formazione dei plichiUltimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente: 1° plico - copia del verbale delle operazioni di votazione; |
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Art. 38 - Proclamazione dei risultatiIl risultato della consultazione viene proclamato dal presidente dell'ufficio elettor |
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Art. 39 - Risultato della votazioneIl risultato della consultazione viene proclamato dal Presidente della Giunta regiona |
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Art. 40 - Norma di rinvioPer quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei |
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TITOLO V - Norme finali e transitorie |
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Art. 41 - Separazione patrimonialeEntro un anno dalla data di pubblicazione delle leggi regionali che dispongono l'istituzione di un comune autonomo o la variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, l'Assessore |
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Art. 42 - Procedimenti pendentiLe richieste pendenti all'entrata in vigore della presente legge relative all'istituzione di nuovi comuni, alla variazione, determinazione, definizione dei confini comunali ed alla modifica di denominazione dei comuni, salve le richieste sulle quali il Consiglio regionale abbia espresso alla data del 15 luglio 1986 parere favorevole ai fini dell'indizione del referendum, sono soggette alla presente legge.N1 |
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Art. 43 - AbrogazioniLa L.R. 3 maggio 1956, n. 14, la L.R. 29 novembre 1961, n. 15 e la L.R. 4 luglio 1963 |
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Art. 44 - Norma finanziariaAlle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in L. 60.000.000 annue si fa fronte con le somme già iscritte nel capitolo 04005 dello stato di previsione dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986, la cui denominazione è così modificata: |
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