L. R. Puglia 09/10/2008, n. 25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 09/10/2008, n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 220.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
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Premessa

N14

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Art. 1 - (Competenza, oggetto e finalità)

N15

1. La presente legge, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione), disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, delegando alle Province, alla Città Metropolitana di Bari e ai Comuni le funzioni per l’autorizzazione della costruzione ed esercizio delle reti e impianti nei limiti previsti nell’articolo 4.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

3. La presente legge disciplina anche le procedure

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Art. 1-bis - (Definizioni)

N3

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:

a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);

b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);

c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);

d) Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);

e) distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;

f) elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;

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Art. 2 - (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)

1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell'area interessata.

2. Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

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Art. 3 - (Piani di sviluppo della rete di distribuzione)

1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla provi

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Art. 4 - (Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica)

N1

1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi da 2 a 8, è soggetta ad autorizzazione unica. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più province, è considerata autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre province interessate.

2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applica quanto disposto dal paragrafo 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (d.m. 20 ottobre 2022).

3. Sono realizzabili mediante la denuncia di inizio lavori (DIL):

a) la realizzazione di reti di media tensione interrate, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022

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Art. 5 - (Autorizzazione unica)

N6

1. L’istanza di autorizzazione unica è presentata, preferibilmente in formato digitale, all’Autorità competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da:

a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;

c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto in autorizzazione;

d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;

e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;

f) documentazione riportante l’indicazione delle particelle catastali, l’estensione delle aree, il piano

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Art. 6 - (Procedimento di denuncia inizio lavori)

N2

1. La DIL è presentata dal gestore della rete di distribuzione al comune territorialmente competente tramite lo sportello unico delle imprese, ove istituito, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincol

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Art. 7 - (Autocertificazione)

N7

1. L’autocertificazione prevista nell’articolo 4, comma 4, contiene:

a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza

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Art. 8 - (Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interess

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Art. 9 - (Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della l. 241/1990.

2. È in facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’

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Art. 10 - (Decreto di esproprio o di occupazione anticipata)

1. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti costituisc

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Art. 11 - (Determinazione dell’indennità di servitù)

1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;

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Art. 12 - (Disposizioni urbanistiche)

N13

1. La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tes

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Art. 13 - (Decadenza, revoca e sospensione)

1. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata possono essere revocate qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

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Art. 14 - (Inamovibilità)

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall’artico

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Art. 15 - (Comunicazione di fine lavori)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, autoriz

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Art. 16 - (Collaudo)

1. Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente,

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Art. 17 - (Gestione delle interferenze con opere pubbliche o di pubblica utilità)

N19

1. L’autorità competent

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Art. 18 - (Piani di risanamento degli elettrodotti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.

2. La provincia, sentiti i comuni interessati, approva, ai sensi de

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Art. 19 - (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.

2. Le province, titolari delle funzioni di controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2

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Art. 20 - (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione all’

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Art. 21 - (Disposizioni transitorie e finali)

N21

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso.

2. È fatta salva la possibilità di procedere alla conclusione

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