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L. R. Puglia 24/09/2012, n. 25

Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
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Art. 1 - Principi e finalità

1. Alla luce dei principi e delle finalità contemplati dagli articoli 2, 9, 11, 15 e 51 dello Statuto della Regi

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Art. 2 - Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali

1. La Regione programma e pianifica in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nel rispetto dell’ordinamento statale in materia e dei vincoli derivanti da quello dell’UE e dagli obblighi internazionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione

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Art. 3 - Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle FER

1. Per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi assegnati alla Regione Puglia con il burden sharing, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e della normativa nazionale e/o regionale previgente e, inoltre, definiscono il potenziale contributo locale, distinto per tipologie di fonti, per l’insediamento di nuovi impianti alimentati dalle FER per il perseguimento degli obiettivi st

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Art. 4 - Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni

1. La produzione di energia da FER è attività libera. A essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle mod

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Art. 5 - Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31

1. Ai fini dell’applicazione delle Linee guida statali e delle Linee guida regionali, si definiscono “pareri ambientali prescritti” gli atti che presentano cumulativamente i seguenti connotati:

a) tutti gli apporti amministrativi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica e destinati a confluire nel procedimento di cui all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);

b) inerenti alla tutela o alla gestione di matrici o componenti ambientali in base alla definizione di cui al comma 4 dell’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (l’uomo, la fauna e la flora; il suolo, l’acqua e il clima; i beni materiali e il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici di cui al comma 1 dell’articolo 2 (Patrimonio culturale) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137); l’interazione tra i fattori di cui sopra);

c) obbligatori in quanto prescritti da leggi, regolamenti o strumenti di pianificazione inerenti a profili di tutela ambientale.

2. Per la realizzazione di impianti off shore trovano applicazione le leggi nazionali.

3. Ai fini autorizzativi sono considerate le opere connesse ed è assicurato il rispetto del paragrafo 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle Linee guida statali.

4. Per l’espletamento di attività statistiche e di monitoraggio delle autorizzazioni uniche (AU) la Regione si avvale del supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a.

5. In osservanza dell’articolo 51 dello Statuto regionale e del paragrafo 6 (Trasparenza amministrativa) delle Linee guida statali, la Regione pubblica sul portale cartografico regionale le autorizzazioni rilasciate, quelle in corso di autorizzazione a diversi titoli e l’autorità competente per il rilascio del titolo. Inoltre, rende pubbliche le planimetrie delle aree e dei siti non idonei e - nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - le AU rilasciate ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

6. La Regione dà attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione) del

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Art. 5-bis - Profili localizzativi e procedimentali per l'Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008

N7

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio dell'AU di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della

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Art. 6 - Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico, fatta salva l’ulteriore disciplina stabilita a livello nazionale. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, non già allegate alla domanda di procedura abilitativa semplificata, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della le

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Art. 7 - Modifiche sostanziali e varianti progettuali

1. Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale.

2. Al procedimento per il rilascio dell’AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell’ambito dell’originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, trova applicazione l’articolo 20 del d.lgs. 152/2006.

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Art. 8 - Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

1. Sono soggetti alla PAS della dichiarazione ovvero alla comunicazione gli impianti solari termici da realizzare sugli

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Art. 9 - Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

1. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, come definiti dal d.lgs. 28/2011, nell’ambito del progetto si prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi

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Art. 10 - Promozione della mobilità sostenibile - Integrazione articolo 4 legge regionale 25/2008

1. Per assicurare maggiore efficienza nei trasporti, la Regione promuove, di intesa con gli enti locali, piani di azione per la mobilità sostenibile, anche attraverso l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11, comma 3, che perseguano i seguenti obiettivi:

a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica, anche attraverso pianificazioni urbanistiche integrate facilitative delle mobilità pedon

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Art. 11 - Promozione dello sviluppo delle FER

1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e della normativa nazionale in materia o di specifici programmi dell’UE.

2. Per la realizzazione di impianti di

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Art. 12 - Piano straordinario per la promozione delle FER

1. La Regione, nell’ambito degli atti di programmazione generale e di quelli inerenti alla specifica materia delle energie da fonti rinnovabili, tenendo conto delle priorità ambientali, approva un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnov

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Art. 13 - Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione

1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, pe

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Art. 14 - Consulta regionale per le energie da FER

1. È istituita la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, UPI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentat

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Art. 15 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del d.p.r. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e al

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Art. 16 - Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità

1. Per tutti i titoli autorizzativi inerenti la costruzione e l’esercizio di impianti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

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Art. 17 - Serre fotovoltaiche

1. Per serra fotovoltaica si intende un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione dei benefici per la produzione di energia, a una serra dedicata alle coltivazioni agri

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Art. 18 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell’ambito della U.P.B 02.02.02, del capitolo di spesa di 636036 denominato “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”. Per gli esercizi fin

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