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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 08/03/2002, n. 5
L. R. Puglia 08/03/2002, n. 5
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Al fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: a) legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; b) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; c) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, de |
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Art. 4 - (Competenze della Regione)1. La Regione nel rispetto dei limiti previsti dal d.m. 381/1998, tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposita deliberazione, |
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Art. 5 - (Competenze della Provincia)1 Sono di competenza della Provincia: a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 4, comma 4; |
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Art. 6 - (Competenze del Comune)1. Sono di competenza del Comune: a) i provvedimen |
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Art. 7 - ("Programma" annuale di installazione)1. I soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, predispongono un " "Programma" N2 annuale di installazione e/o modifica degli impianti" da presentare alla Regione - Assessorato all'ambiente - entro il 31 marzo di |
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Art. 8 - (Autorizzazioni)1. Il gestore che intende installare o modificare, in ambito regionale, impianti di cui all'articolo 2 con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt deve chiedere apposita autorizzazione al Comune competente per territorio. Qualora il sito e la configurazione strutturale e architettonica dell'impianto risultano già previsti nel piano e/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 ovvero nel piano d'installazione di cui all'articolo 7, approvati, il gestore può procedere, in luogo dell'autorizzazione, con la presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA). 2. Nel caso in cui l'impianto presenta, a giudizio del Sindaco, notevole impatto paesistico e/o ambientale, il Comune può sottoporre l'installazione dell'impianto a concessione e |
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Art. 9 - (Parere preventivo)1. I soggetti gestori degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1. per l'installazione o per la modifica sostanziale degli impianti, presentano richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente. corredando ogni singola richiesta con la seguente documentazione prodotta anche su supporto informatico: a) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga: 1) i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto; 2) l'inquadramento territoriale dell'area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei vincoli); 3) l'inquadramento dell'intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione; 4) le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000; 5) gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, in prospetto e pianta, e l'indicazione della sua recinzione; 6) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di vista dell' |
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Art. 10 - (Divieti)N2 "1. È vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica |
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Art. 11 - (Catasto regionale degli impianti)1. La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di: a) rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; b) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli imp |
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Art. 12 - (Vigilanza e controllo)1. I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. |
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Art. 13 - (Sanzioni amministrative)1. Salvo maggiore sanzione prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui al successivi commi. 2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 10 mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 della legge quadro. |
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Art. 14 - (Piani di risanamento)1. In fase di prima applicazione, al fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e agli enti locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un pi |
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Art. 15 - (Primo piano di installazione)1. In fase di prima applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiote |
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Art. 16 - (Abrogazioni)1. Le procedure e i regolamenti e/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono abrogati. |
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