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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 13/11/2024, n. 28
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Capo I - Modifiche alla l.r. 25/2008 |
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Art. 1 - Modifiche al titolo della l.r. 25/20081. Il titolo della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme i |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/20081. L’articolo 1 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Competenza, oggetto e finalità) 1. La presente legge, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione), disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, delegando alle Province, alla Città Metropolitana di Bari e ai Comuni le funzioni per l’autorizzazione della costruzione ed esercizio delle reti e impianti nei limiti previsti nell’articolo 4. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 1-bis della l.r. 25/20081. Al comma 1 dell’articolo 1-bis della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera g), è inserita la seguente: “g-bis) compatibilità urbanistica delle reti e degli impianti di distruzione dell’energia: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, a eccezione degli immobili adibiti a cabi |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/20081. L’articolo 4 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica) 1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi da 2 a 8, è soggetta ad autorizzazione unica. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più province, è considerata autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre province interessate. 2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applica quanto disposto dal paragrafo 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (d.m. 20 ottobre 2022 N1). 3. Sono realizzabili mediante la denuncia di inizio lavori (DIL): |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/20081. L’articolo 5 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Autorizzazione unica) 1. L’istanza di autorizzazione unica è presentata, preferibilmente in formato digitale, all’Autorità competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da: a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all’esercizio delle stesse; b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati; c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto in autorizzazione; d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004; e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/20081. L’articolo 6 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Procedimento di denuncia inizio lavori) 1. La DIL è presentata dal gestore della rete di distribuzione al comune territorialmente competente tramite lo sportello unico delle imprese, ove istituito, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilit |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/20081. L’articolo 7 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Autocertificazione) 1. L’autocertificazione prevista nell’articolo 4, comma 4 |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 25/20081. All’articolo 8 della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/20081. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 25/2008 le parole: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/20081. L’articolo 12 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Disposizioni urbanistiche) |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 25/20081. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 25/2008, dopo le |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/20081. All’articolo 17 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti mod |
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Art .13 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 25/20081. L’articolo 21 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: |
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Art. 14 - Clausola di invarianza1. Dall’attuazione del capo l non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività p |
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CAPO II - Disposizioni diverse |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/20231. La lettera l) del comma 2, dell’articolo 12 della legge regionale |
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Art. 16 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Modifica all’articolo 3 della l.r. 42/20131. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), come modificato dall’ |
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Art. 23 - Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/20131. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/2013, come modificato dall’articolo 7 della |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/20241. L’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 25 (Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso) è modificato come segue: |
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Art. 26 - Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - Modifica della l.r. 19/20131. Al termine delle lettere a. e b. del comma 1, dell’articolo |
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Art. 29 - Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico1. Nell’ambito delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 4 e al comma 1 dell’articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005 n. 39, la realizzazione delle opere stagionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del d. |
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Art. 30 - Attuazione dell’articolo 7 della l.r. 20/20231. Per dare attuazione all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2023, n. 20 N2 (Disposizioni in materia di tutela delle pers |
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Art. 31 - Modifiche alla l.r. 20/20011. Alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9 dell’articolo 7 le parole: “, se approvato,” sono soppresse; b) i commi 9-bis e 10 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: “9-bis. Qualora la Giunta regionale deliberi la compatibilità del PTCP con il DRAG e con il PPTR, la Provincia o la Città Metropolitana approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale deliberi la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestare la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano, entro novanta giorni, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia, o il Sindaco metropolitano, o suo Assessore delegato, nonché, ai fini della conf |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/20201. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali Costa Ripagnola e Mar Piccolo) è aggiunto il seguente: |
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Art. 33 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/20201. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 30/2020 è aggiunto il seguente: |
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Art. 34 - Art. 35 - Omissis
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Capo III - Disposizione finale |
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Art. 36 - Entrata in vigore |
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Allegato - Omissis
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