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D. P.C.M. 14/02/2022

Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l’art. 9;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l’art. 28, comma 4, ai sensi del quale «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’art. 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

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Art. 1. - Finalità della verifica preventiva dell’interesse archeologico

1. La verifica preventiva dell’interesse archeologico è volta a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubbl

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplin

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Art. 3. - Termini per lo svolgimento della procedura

1. In attuazione dell’art. 25, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito «soprintendente»), in ragione dell’estensione dell’area interessata, nell’ambito dell’accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l’osservanza dei seguenti criteri:

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Art. 4. - Articolazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera. Ogni fase funzionale è attivata in ragione dell’esito positivo della fase pre

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Art. 5. - Approvazione delle linee guida

1. Sono approvate le linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’

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Art. 6. - Procedimenti semplificati

1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d’asta, al netto dell’IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della

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ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. Premessa.

2. Casi di non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

3. Analisi preliminare (Scoping).

4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti) - 4.1 fase prodromica; 4.2. Individuazione del soggetto incaricato; 4.3. Raccolta dei dati; 4.4. Modalità di trasmissione della documentazione; 4.5. Termini per l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25, comma 3); 4.6. Conclusione della fase prodromica.

5. Attivazione della procedura di verifica preventiva (art. 25, comma 3, codice dei contratti) - 5.1. Valutazione del rischio archeologico; 5.2. Stipula dell’accordo (art. 25, comma 14, Codice dei contratti).

6. Prima fase della procedura (art. 25, commi 8 e seguenti, Codice dei contratti) - 6.1. Comunicazione; 6.2. Progettazione delle indagini (art. 25, comma 8, lettere a), b) e c) Codice dei contratti); 6.3. Livelli e contenuti della progettazione; 6.4. Metodi di indagine; 6.4.1. Indagini non invasive o indirette (art. 25, comma 8, lettera b) Codice dei contratti); 6.4.3. Indagini dirette. Sondaggi di scavo (art. 25, comma 8, lettera c) Codice dei contratti); 6.5. Occupazione delle aree da sottoporre a indagine archeologica; 6.6. Esiti della prima fase della procedura;

6.6.1. Esito negativo; 6.6.2. Esito positivo.

7. Fasi successive (scavi in estensione; art. 25, comma 8, lettera c) codice dei contratti) - 7.1. Attivazione delle fasi; 7.2. Integrazioni progettuali previste per le fasi successive; 7.3. Affidamento del cantiere di scavo.

8. Fase conclusiva della procedura - 8.1 Relazione archeologica definitiva; 8.2. Esiti della procedura; 8.2.1. Ipotesi a); 8.2.2. Ipotesi b); 8.2.3. Ipotesi c).

9. Oneri economici:

tabella 1 - Ambito di applicazione dell’art. 25 del Codice dei contratti;

tabella 2 - Requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo regolamento (decreto ministeriale n. 244 del 2019);

tabella 3 - Attività di indagine prodromica di cui all’art. 25, comma 1, Codice dei contratti;

tabella 4 - Metodi di indagine di cui all’art. 25, comma 8, Codice dei contratti.

 

1. Premessa

Le presenti linee guida costituiscono attuazione dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito Codice dei beni culturali) e dell’art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti) e sono finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, individuando termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.

La verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico costituisce un’autonoma procedura correlata al livello di progettazione di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Le linee guida individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svolgimento delle singole fasi della procedura, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti.

L’ambito di applicazione dell’art. 25 del Codice dei contratti è dettagliato nella tabella 1.

 

2. Casi di non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

Qualora la stazione appaltante ritenga che non sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in fase di elaborazione, può essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l’esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti.

Qualora la non assoggettabilità di un’opera di pubblica utilità sia motivata dal fatto che il contributo pubblico, diretto e specifico, di cui detta opera si gioverebbe, è inferiore al 50 per cento dell’importo dei lavori, la dichiarazione sostitutiva comprende gli estremi della domanda.

La soprintendenza, in caso di accertata non assoggettabilità dell’opera alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, esegue comunque, a propria cura, tutti gli approfondimenti conoscitivi eventualmente necessari alla tutela del patrimonio archeologico sepolto. Alla soprintendenza sono equiparati gli uffici ministeriali dotati di funzioni di tutela, come i parchi archeologici.

Sono comunque esclusi dalla procedura i progetti relativi a lavori concernenti opere che ricadano in aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali, nonché le zone di interesse archeologico, di cui all’art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo Codice. In tali casi la stazione appaltante trasmette alla Soprintendenza il progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell’art. 21 del Codice dei beni culturali (autorizzazione all’esecuzione di opere o lavori). Restano fermi i poteri autorizzatori, cautelari e preventivi previsti dal Codice dei beni culturali, compresa la facoltà della soprintendenza di dettare, a spese del committente dell’opera pubblica, prescrizioni di tutela archeologica.

 

3. Analisi preliminare (scoping)

La stazione appaltante informa la soprintendenza della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblico interesse in fase di redazione del progetto di fattibilità, individuando le principali criticità e definendo un’adeguata strategia per la redazione della documentazione archeologica di progetto, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione.

L’analisi preliminare (o scoping) consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale delle aree interessate dal progetto, funzionale all’individuazione delle aree più idonee alla realizzabilità dell’opera, sulle quali concentrare le successive attività di studio e progettazione

Partecipano alla fase di scoping la stazione appaltante, come definita dall’art. 3, comma 1, lettera o) del Codice dei contratti, la/le soprintendenza/e competente/i per territorio e, nel caso in cui sia già stato individuato, il professionista archeologo incaricato della relazione di cui all’art. 25, comma 1 del Codice dei contratti (v. infra § 4.2).

 

4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti)

4.1. Fase prodromica. Consiste nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di consentire al Ministero della cultura di valutare la compatibilità delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale fase prevede altresì l’effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all’individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte.

La documentazione prodotta descrive analiticamente gli elementi di conoscenza ricavabili da tutte le fonti informative citate, senza trascurare la registrazione, ove disponibili, degli scavi e delle indagini di superficie pregressi che hanno avuto un esito negativo (dando conto in maniera dettagliata delle condizioni di visibilità delle aree per ragioni legate a accessibilità, uso del suolo, stagionalità, condizioni metereologiche, etc.).

4.2. Individuazione del soggetto incaricato. La stazione appaltante individua il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al comma 1 dell’art. 25 del Codice dei contratti tra coloro che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 (di seguito regolamento n. 60 del 2009). Il medesimo soggetto sottoscrive la relazione di progetto che conclude la fase prodromica della procedura (tabella 2).

La soprintendenza definisce in via preliminare con il soggetto incaricato i tempi di raccolta e elaborazione della documentazione, concordando le modalità di accesso agli archivi e alle banche dati per la consultazione sistematica di tutti i dati disponibili. Tale attività di censimento archivistico e bibliografico è funzionale alla redazione della documentazione archeologica e deve essere integrata dalla ricognizione autoptica effettuata sulle aree interessate dal progetto e sulle aree contermini, nonché ove disponibile, dalla fotointerpretazione. Il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi per il profilo professionale «archeologo» ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244.

Il soggetto che sottoscrive la relazione di progetto può partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui ai successivi paragrafi.

4.3 Raccolta dei dati. La registrazione delle presenze archeologiche individuate e/o documentate a seguito delle indagini svolte durante la fase prodromica, eseguite nelle aree prescelte per la realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, nonché nell’area vasta interferita dalle opere in progetto così come dettagliata dalla normativa di settore, viene effettuata secondo gli standard descrittivi dell’ICCD, mediante l’applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell’Istituto centrale per l’archeologia, http:/www.ic_archeo.beniculturali.it.

I dati raccolti sono archiviati all’interno del template nel layer corrispondente, tramite la compilazione degli appositi campi descrittivi, previo posizionamento dei diversi elementi tramite rappresentazione cartografica areale (sempre da preferirsi), lineare o puntuale, a seconda delle informazioni disponibili e della tipologia di informazione. Ulteriori documenti raster o vettoriali georiferibili possono essere caricati all’interno del template per una più agevole consultazione della documentazione. Foto, stampe e ulteriori documenti possono essere allegati ai moduli secondo le modalità specificate nel relativo manuale, così da facilitarne il reperimento in relazione ai dati archeologici da essi derivati. Ulteriori elaborati grafici e immagini (fotografie, cartografie non georiferibili, schemi) possono essere allegati ai rispettivi layer, corredati da didascalia significativa e se necessario dal riferimento metrico tali da consentire una corretta lettura delle interpretazioni.

Il RUP può proporre alla soprintendenza la presentazione di una documentazione archeologica semplificata, che deve comunque comprendere la compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dai layer MOPR e MOSI N1.

4.3.1 La stazione appaltante fornisce al soggetto incaricato della raccolta dei dati gli elaborati di progetto che definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da eseguire e che evidenziano i dettagli planimetrici e catastali, le caratteristiche geomorfologiche e tipologiche, anche dal punto di vista colturale, delle aree interessate dai lavori, nonché le eventuali misure previste a fini di compensazione dell’impatto territoriale e sociale dell’intervento progettato N2. Gli elaborati, resi disponibili in formato vettoriale o raster (in tal caso a una risoluzione sufficiente a consentirne la lettura sia degli elementi grafici che testuali) e opportunamente georiferiti, vengono caricati all’interno del template e costituiscono la base per le specifiche elaborazioni volte alla valutazione dell’interesse archeologico, da redigersi tramite i layer già predisposti all’interno del template, come di seguito dettagliato:

a) descrizione generale delle opere da realizzare, da effettuarsi tramite compilazione del layer MOPR (Modulo di progetto) del template;

b) censimento delle aree e dei siti di interesse archeologico tali da giustificare l’avvio della procedura di cui al presente documento, localizzati nelle aree prescelte per la realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, nonché nell’area vasta interferita dalle opere in progetto, così come dettagliata dalla normativa di settore, da effettuarsi tramite compilazione di layer MOSI (Modulo di area/Sito archeologico) del template;

c) redazione della carta del potenziale archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico assoluto, mediante il layer Carta_Potenziale del template.

d) redazione della carta del rischio archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico relativo, mediante il layer Carta_Rischio del template.

4.4. Modalità di trasmissione della documentazione. La documentazione è trasmessa alla soprintendenza in formato digitale.

Le informazioni minime che dovranno essere fornite sono:

regione - comune - località;

nome completo del piano/programma/progetto;

procedura di riferimento;

stazione appaltante;

responsabile unico del procedimento;

elenco degli elaborati trasmessi in formato digitale;

Nel caso di elaborati di particolare complessità o di difficile visualizzazione (ad esempio per ragioni legate all’estensione dell’area interessata dal progetto alla scala di visualizzazione degli elaborati, è facoltà della soprintendenza richiedere, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, ulteriori formati di output, digitali o cartacei, volti a ottimizzare l’attività dell’Amministrazione.

La document

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