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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 20/10/2000, n. 52
L.R. Piemonte 20/10/2000, n. 52
L.R. Piemonte 20/10/2000, n. 52
- L.R. 25/03/2013, n. 3
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CAPO I - FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE |
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Art. 1 - (Finalità e principi)1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 4 |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all'articolo 2 della L. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti: a) |
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Capo II - FUNZIONI E ATTIVITÀ |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvede a: a) impartire. direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le, province e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, (ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure; b) adottare, ai sensi dell'artic |
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Art. 4 - (Funzioni delle province)1. Nell'ambito delle proprie competenze, le province provvedono a: a) garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagne di m |
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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le, competenze di cui all'articolo 6, della I. 447/1995, attenendosi alle indicazioni, impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila a |
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Art. 6 - (Classificazione acustica del territorio)1. La classificazione acustica è effettuata in modo da: a) ricomprendere l'intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della, destinazione d'uso, al fine di evit |
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Art. 7 - (Procedura di approvazione della classificazione acustica)1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni, ogni soggetto interessato presenta al comune e all |
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Art. 8 - (Situazioni di rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico)1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe |
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Art. 9 - (Deroghe)1. I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari ò impianti r |
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Art. 10 - (Impatto acustico)1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 31 comma 3, lettera c), è obbligat |
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Ari. 11 - (Clima acustico)1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui, all'articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per le fattispecie dì |
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Art. 12 - (Organizzazione dei servizi di controllo)1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, della l. 447/199 |
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Art. 13 - (Piani comunali di risanamento acustico)1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni s |
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Art. 14 - (Piani di risanamento acustico delle imprese)1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato in |
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Art. 15 - (Piano regionale di bonifica acustica)1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, |
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Art. 16 - (Tecnici competenti in acustica ambientale)1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'articolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome è equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte. |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). |
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Capo III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 18 - (Disposizioni finanziarie)1. La Regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza. 2. Ai fini dell'attuazione della presente legge vengono istituiti nello stato, di previsione |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazi |
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Art. 20 - (Abrogazione di norme)1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 è abrogata. |
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