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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 29/05/2020, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 31/05/2022, n. 7
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- Sent. Corte Cost. 17/06/2021, n. 125
- L.R. 30/12/2020, n. 32
- L.R. 23/12/2020, n. 31
- L.R. 01/10/2020, n. 22
- L.R. 09/07/2020, n. 15
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di contenere gli effetti n |
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TITOLO II - Misure finanziarie |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nel |
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Art. 7 - Anticipazioni Fondo di rotazione1. Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema economico piemontese connessa all'emergenza Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cof |
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Art. 8 - Convenzioni per operazioni di cessione del credito1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le principali società di factoring con assunzione, da parte delle stesse so |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione eroga contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese rientrati nei parametri dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società che, al fine di proseguire e rilanciare l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraver |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 121. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 202 |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 121. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2020, |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 121. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12/2020, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto) 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2445, comma 3, del codice civile, a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto. 2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata: a) 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; b) 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; c) 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00; d) 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00; e) 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti per un importo pari a euro 1.500,00; f) 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00; g) 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00; h) 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; i) 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; l) 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; m) 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00; n) 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00; o) 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00; p) 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00; q) 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a |
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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 4-ter nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 121. Dopo l'articolo 4-bis della legge regionale 12/2020, � |
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Art. 16 - Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Rilancio degli investimenti in edilizia1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, nell'esercizio 2020 sono stanziati euro 26.000.000,00 a favore dei comuni. |
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Art. 19 - Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione ad essa spettanti in materia di edilizia sociale ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, provvede, mediante appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Interventi a sostegno dell'offerta turistica1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza da Covid-19, la Regione incrementa la dotazione del fondo regionale |
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Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 181. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Bonus turismo una tantum a fondo perduto) 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-1 |
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Art. 23 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19 |
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Art. 28 - Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese1. La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese piemontesi che hanno attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 141. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 20 |
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Art. 30 - Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 281. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), è aggiunto il seguente: |
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Art. 31 - Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 21. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. |
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Art. 32 - Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di enti pubblici o associazioni convenzionate, per la realizza |
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Art. 33 - Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative d |
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Art. 34 - Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per interventi nel settore agricolo1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio 2020, sono stanziati euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, nella mis |
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Art. 34-bis. Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte |
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Art. 35 - Art. 40 - Omissis
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TITOLO III - Sburocratizzazione e semplificazione |
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Capo I - Disposizioni in materia di lavori pubblici, demanio idrico e uso delle acque pubbliche |
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Art. 41 - Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 181. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i progra |
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Art. 42 - Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 181. Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della legge regi |
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Art. 43 - Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile1. Il termine per il versamento alla Regione dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del Re |
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Art. 44 - Proroga della validità di provvedimenti1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge into |
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Art. 46 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 |
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Capo II - Disposizioni in materia di turismo e commercio |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 181. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della legge reg |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 181. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 18/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 bis. - Misure temporanee in materia di rifugi alpini1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misur |
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Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 281. Al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale 12 novembre 1999, |
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Art. 51 - Inserimento dell'articolo 18-ter nella legge regionale 12 novembre 1999, n. 281. Dopo l'articolo 18-bis della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 18-ter (Distretti del commercio) 1. La Regione promuove i distretti del co |
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Art. 52 - Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali1. Al fine di co |
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Art. 53 - Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19, i comuni e le |
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Art. 53 bis. - Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna |
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Capo III - Disposizioni in materia di cultura |
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Art. 54 - Finalità1. La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti e le ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure straordinari |
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Art. 55 - Principi generali1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali: a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tie |
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Art. 57 - Monitoraggio1. La Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità semestrale, presenta alla commissione consili |
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TITOLO IV - Disposizioni in materia di governo del territorio |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 58 - Finalità1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientam |
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Capo II - Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia |
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Art. 59 - Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria1. Le disposizioni contenute nel presente capo, ad eccezione dell'articolo 68, si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e f |
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Art. 60 - Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali1. Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi essenziali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, della stessa legge, che corredano la proposta tecnica di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati: a) la relazione illustrativa, di cui all’articolo 14, primo comma, numero 1, della l.r. 56/1977, che riporta gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio, nonché i rapporti, limitatamente alle parti oggetto della variante, con |
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Art. 61 - Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all'artic |
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Art. 62 - Estensione delle varianti parziali |
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Art. 63 - Estensione delle modifiche che non costituiscono variante |
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Art. 65 - Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale |
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Art. 67 - Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione |
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Art. 68 - Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio1. Al fine di consentire ai comuni di continuare ad esercitare le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e le altre funzioni delegate |
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Art. 69 - Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali |
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Art. 70 - Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana |
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Art. 72 - Distanze tra fili di fabbricazione |
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Art. 73 - Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica1. L'importo massimo previsto per i contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adegua |
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Capo III - Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia |
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Art. 74 - Modifiche all'articolo 17-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 561. Al comma 5 dell'articolo 17-bis della legge regionale |
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Art. 75 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 561. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 56/1977 è sostituito dal seguente: "2. Qualora in sede di formazione del piano r |
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Art. 76 - Modifiche all'articolo 30-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 561. Dopo il comma 6 dell'articolo 30-bis della legge regionale 56/1977 è aggiunto il seguente: |
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Art. 76-bis - Estensione delle varianti parziali |
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Art. 76-ter - Distanze tra fili di fabbricazione1. In deroga a |
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Art. 76-quater - Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione1. L'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91-bis della legge regionale 56/1977, ai sensi degli articoli 40, comm |
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Art. 76-quinquies - Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali |
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Art. 77 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 241. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 april |
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Art. 78 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 191. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), è inserito il seguente: "Art. 6-bis. (Tolleranze esecutive) 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della |
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Art. 79 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 191. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 19/1999, è inserito il seguente: "Art. 8-bis. (Destinazioni d'uso temporanee) |
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Art. 80 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 231. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in m |
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Art. 81 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 |
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Art. 82 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 161. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2018 |
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Art. 83 - Modifiche all'articolo 4-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 171. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-bis della legg |
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TITOLO V - Altre disposizioni |
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Art. 84 - Documento unico di regolarità contributiva |
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Art. 85 - Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali |
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TITOLO VI - Disposizioni finali |
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Art. 86 - Notifica all'Unione europea1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi |
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Art. 87 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino |
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Allegato A - Allegato H - Omissis
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