Articolo abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 70 - Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana

1. Al fine di velocizzare l'attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge per l'accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge, sono ridotti di trenta giorni nel caso in cui i proponenti, all'atto della proposta di intervento, producono gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, redatti da professionisti come individuati dall'articolo 79 della legge regionale 56/1977.”

Dalla redazione