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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 17/01/2008, n. 2
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- L.R. 23/05/2008, n. 12
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Capo I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. Al fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo l'attività amministrativa più ef |
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Art. 2. - (Principi)1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalità di gestion |
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Art. 3. - (Classificazione delle vie di navigazione e del relativo demanio idrico)1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali. 2. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto |
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Capo II - CONFERIMENTO DI FUNZIONI |
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Art. 4. - (Funzioni della Regione)1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna; b) l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio; c) la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione; d) l'approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione; e) l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna; |
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Art. 5. - (Funzioni amministrative delle province)1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente; b) la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitaz |
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Art. 6. - (Funzioni amministrative dei comuni)1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo; b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna; c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione; d) l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di |
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Art. 7. - (Gestioni associate)1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna. 2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni po |
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Capo III - GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA |
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Art. 8. - (Uso del demanio)1. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo. 2. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di: a) autorizzazione demaniale temporanea; b) concessione demaniale. 3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni |
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Art. 9. - (Pagamenti dei canoni demaniali)1. Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna versa il canone previsto e fornisce al comune o alla gestione associata le idonee garanzie della corretta occupazione del bene demaniale. N6 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono definite dal comune o dalla gestione associata e riportate sui provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), i |
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Art. 10. - (Ripartizione dei canoni di concessione demaniale)1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l'80 per cento annuo dell'introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'occupazione dei b |
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Capo IV - DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE |
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Art. 11. - (Disciplina della navigazione)1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività. 2. La navigazione sulle vie d'acqua demaniali è libera, fatto salvo l'obbligo per il conducente dell'unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e sen |
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Art. 12. - (Interventi sulle vie di navigazione)1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, l'esecuzione di interventi su opere già esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonché l'occupazione di |
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Capo V - INTERVENTI REGIONALI |
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Art. 13. - (Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio)1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell'ambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell'importo totale dell'opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi |
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Art. 13-bis. - (Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione) |
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Capo VI - USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA |
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Art. 14. - (Definizioni)1. Ai fini del presente capo si intende: a) per approdo, la |
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Art. 15. - (Approdo ed ormeggio di unità di navigazione)1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati: a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata; b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di |
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Art. 16. - (Rimozione di unità di navigazione)1. Il comune o la gestione associata rimuove l'unità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all'articolo 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione. 2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili che, pe |
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Capo VII - ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE |
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Art. 17. - (Locazione e noleggio di natanti da diporto)1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende: a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigaz |
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Art. 18. - (Attività balneare)1. L'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione. 2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3. 3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare l |
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Art. 19. - (Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)1. In attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta ed all'aggiornamento dello stesso, nonché all'organizzazione degli esami di cui al comma 2. 2. Per lo svolgimento dell'attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l'iscrizione nel ruolo regionale, previo supera |
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Art. 20. - (Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dell'esame di cui al comma 4. 2. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente. 3. L'iscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dell'autorizzazion |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA |
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Art. 21. - (Giornale di bordo)1. I titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi de |
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Art. 22. - (Disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente)1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonché in acqua é vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere. |
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Art. 23. - (Ricupero e ritrovamento di unità di navigazione e relitti)1. Il ricupero di navi naufragate o di altri relitti della navigazione ed il ritrovamento di relitti in acque interne o dalle acque |
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Art. 24. - (Vigilanza)1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personal |
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Capo IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 25. - (Disposizioni generali)1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal c |
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Art. 26. - (Sanzioni in materia di navigazione interna)1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, comporta l'applicazione d |
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Art. 27. - (Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo |
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Capo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 28. - (Disposizioni transitorie)1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all'entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni. 2-bis. Le istanze di cui all’articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), devono essere presentate all’autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, pena l’irricevibilità delle istanze stesse. N2 |
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Art. 29. - (Norma finanziaria)1. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di cui all'articolo 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DA12041 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo I spese correnti) e DA |
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Art. 30. - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna); b) la legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione d |
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Allegato A (Art. 3) - Tabella "A"
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Allegato B all'articolo 6 della l.r. 2/2008 ‐ Modalità di determinazione del diritto di varo (Articolo 26)a) lunghezza fuori tutto:
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