N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 09/03/2023, n. 3, così recitava:

"Art. 69 - Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali

1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'articolo 76 della legge regionale 56/1977, previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera a), della legge regionale 56/1997 non è dovuto.

2. I pareri previsti dall'articolo 77-bis della legge regionale 56/1977 e dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91-bis della legge regionale 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni."

Dalla redazione