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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 06/08/2007, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 30/12/2008, n. 37
- L.R. 31/03/2008, n. 6
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle pres |
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Art. 2 - (Finalità e principi)1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi. 2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino al |
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Art. 3 - (Valorizzazione dell'autonomia scolastica)1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed ins |
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Art. 4 - (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione profes |
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Art. 5 - (Ruolo della Regione)1. Spettano alla Regione in particolare: a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi; b-bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi; N2 c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale; d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità; e) N3 f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative; f-bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario; N35 |
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Art. 6 - (Ruolo delle province e dei comuni)1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione; b) N36 c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezz |
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Art. 7 - (Programmazione dei servizi)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2. 1-bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.N25 |
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Art. 7-ter - (Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali) |
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Art. 8 - (Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi “, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elet |
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Art. 8-bis - (Riconoscimento del merito e mobilità internazionale) |
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Art. 8-ter - (Dotazioni librarie) |
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Art. 9 - (Quota regionale dei piani di studio)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio pers |
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TITOLO II - Sistema di istruzione e formazione professionale |
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CAPO I - Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro |
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Art. 10 - (Sistema di certificazione)1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). N7 2. Il sistema di certificazione è finalizzato a: a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi; b) favorire l'inserimento, la permanenza |
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CAPO II - Offerta formativa |
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Art. 11 - (Natura e articolazione dell'offerta) |
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Art. 12 - (Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale)1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzio |
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Art. 13 - (Educazione degli adulti) |
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Art. 14 -(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. 2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula de |
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Art. 15 - (Istruzione e formazione tecnica superiore)1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che |
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Art. 16 - (Reti territoriali per l'apprendimento permanente)1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell' |
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Art. 17 - (Formazione continua e permanente)1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vi |
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Art. 18 - (Formazione abilitante)1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze |
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Art. 19 - (Orientamento permanente)1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, d |
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Art. 20 - (Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche. |
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Art. 21 - (Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro) |
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Art. 22 - (Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale. 2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati: a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui |
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Art. 23 - (Il repertorio regionale)1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e for |
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Capo II-bis - Sistema duale |
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Art. 23-bis - (Sistema duale lombardo)1. La Regione adotta il sistema duale per i |
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Art. 23-ter - (Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno svi |
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Art. 23-quater - (Risorse destinate all'apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma |
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CAPO III - Rete degli operatori |
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Art. 24 - (Istituzioni formative)1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative: a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per i |
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Art. 25 - (Albo dei soggetti accreditati)1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B. |
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Art. 26 - (Modalità e criteri per l'accreditamento)1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a: a) sistema certificato per la gestione della qualità; b) indici specifici di efficienza ed efficacia; |
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CAPO IV - Efficacia ed efficienza del sistema |
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Art. 27 - (Valutazione del sistema)1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione |
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Art. 27-bis - (Sistema di rating)1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia |
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Art. 28 - (Attribuzione delle risorse)1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di ist |
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TITOLO III - Politiche |
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Art. 28-bis - (‘Lombardia eccellente’: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano) |
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Art. 29 - (Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni c |
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Art. 29-bis - (Scuola digitale lombarda)1. La Regione p |
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Art. 29-ter - (Azioni per l'apprendimento permanente)1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazi |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 30 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010. N17 3. N18 |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: Omissis n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978); o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001); p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Le |
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Art. 33 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opp |
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Art. 34 - Omissis
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