Articolo abrogato dalla L.R. 05/10/2015, n. 30, così recitava:

“Art. 21 (Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro) — 1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità in coerenza con gli articoli 18, 19 e 20 della l.r. 22/2006.

2. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo.

3. Comma abrogato dalla L.R. 18 aprile 2012, n. 7

4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006.”

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