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Deliberaz. G.R. Lombardia 21/12/2007, n. 8/6273

Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali - Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», ed in particolare l’articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

- il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative» con il quale si definiscono gli ambiti, i destinatari, i soggetti responsabili, le tipologie, la struttura, le procedure, la durata e validità, gli standard di competenze professionali dei formatori, il periodo transitorio per le sedi di recente costituzione e la sperimentazione del modello operativo relative all’accreditamento;

- l’accordo, sottoscritto in data 1 agosto 2002, nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in materia di accreditamento delle sedi formative e orientative;

- il d.m. 29 novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia», la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale e sulla base degli obiettivi definiti nella Strategia europea per l’occupazione (cosiddetta Strategia di Lisbona), ha introdotto un’ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro sulla base dei seguenti principi:

- creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ed una occupazione regolare e di qualità;

- centralità

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Allegato A - Caratteristiche e procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati

Il presente atto definisce le caratteristiche e le procedure di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007 nonché di servizi per il lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.


Sistema di accreditamento

L’accreditamento qualifica gli operatori pubblici e privati che partecipano all’attuazione delle politiche attive del lavoro, erogando servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro ed è anche condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Punto qualificante del sistema di accreditamento è l’adozione di procedure semplificate che si caratterizzano per l’utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori ed impegna la Regione ad un’attenta e costante attività di vigilanza e controllo.

Un ulteriore aspetto fortemente innovativo di tale sistema è la costituzione di un modello integrato in cui accreditamento per servizi di istruzione e formazione professionale e accreditamento per i servizi per il lavoro fanno riferimento ad un unico provvedimento ad esclusione di talune specificità meglio definite da atti amministrativi attuativi del presente provvedimento.

In tale contesto, il soggetto accreditato agisce in raccordo con gli altri soggetti della rete di cui all’art. 12 della l.r. 22/2006, attraverso raggruppamenti flessibili, in relazione alla specificità delle politiche e degli interventi.

Procedure per l’iscrizione agli albi regionali degli operatori pubblici e privati accreditati per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro


1. Albi regionali

Presso la Direzione Generale competente, secondo modalità operative definite con successivo atto dirigenziale, sono costituiti i seguenti albi:

1.1 Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale suddiviso in:

- Sezione A: soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 11, comma 1 e 2 della l.r. 19/2007 e specificamente:

- percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento

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Allegato B - Requisiti per il rilascio dell’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

L’accreditamento è rilasciato solo in presenza del rispetto delle procedure e del possesso dei requisiti, di seguito specificati, concernenti l’operatore richiedente, nonché i requisiti oggettivi riguardanti la sede di svolgimento dell’attività, denominata unità organizzativa, e quanto precisato nei decreti attuativi ed atti dirigenziali.

A) - Requisiti giuridici e finanziari

L’operatore deve possedere i seguenti requisiti:

1. Forma giuridica dei soggetti accreditati

- società di capitali;

- società di persone;

- società cooperative e loro consorzi;

- fondazioni;

- associazioni riconosciute;

- enti pubblici e loro enti strumentali;

- società previste dall’art. 113, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

2. Requisito finanziario

Capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro, ad esclusione degli enti pubblici e loro enti strumentali. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4), possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile.

3. Oggetto sociale

Lo statuto, ad eccezione degli enti pubblici, deve includere come oggetto sociale, anche se non esclusivo, un riferimento all’attività relativa ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’albo.

4. Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti

È richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

- l’assenza di condanne penali anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, p

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