N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dalla L.R. 30/12/2008, n. 37 e poi abrogato dalla L.R. 05/10/2015, n. 30, così recitava:

“Art. 28-bis ‘Lombardia eccellente’: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano — 1. La Regione promuove ‘Lombardia eccellente’, programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo.

2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.

3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:

a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;

b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacita di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell’apprendimento come elemento di arricchimento umano;

d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;

e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell’iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) propensione al risultato;

b) orientamento alla persona;

c) qualità delle attività formative;

d) gestione per processi;

e) radicamento sul territorio;

f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

g) responsabilità sociale.

5. L’iscrizione all’albo, contestuale alla presentazione del progetto di ‘attività di eccellenza’, è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli ‘Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione’ approvati ai sensi dell’articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.”

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