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L.R. Lombardia 12/08/1999, n. 15

Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo.
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Art. 1 - (Modifiche di leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, urbanistica, opere pubbliche)

1. Alla l.r. 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento" sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Contributi alle Province)

1. La Regione concede alle Province contributi in capitale una tantum per programmi di sviluppo, per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento e per la loro manutenzione.

2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall'art. 4, comma 2, le Province presentano un piano tecnico ­ finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.

3. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2.

4. Con l'approvazione del piano di riparto, la Regione attribuisce alle Province le apparecchiature periferiche già acquistate in attuazione del piano deliberato dal Consiglio regionale il 30 novembre 1978, n. II/945.";

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Realizzazione delle attività di coordinamento)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto, alla manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a sistemi di telemisura e delle attrezzature tecniche, ad acquisire servizi, studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonché a provvedere alla diffusione dei dati raccolti.".

2. Alla l.r. 28 aprile 1984 n. 23 "Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento" sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 "Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34", è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - (Contributi per opere di disinquinamento)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:

a) province;

b) comuni;

c) comunità montane;

d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici;

e) aziende speciali;

f) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";

b) l'art. 2, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lett. b) della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Misure dei contributi)

1. I contributi sono concessi:

a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;

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Art. 2 - (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia scolastica e in materia di gestione del diritto allo studio nelle Università non statali)

1. N4

2. Alla l.r. 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l'a

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Art. 3 - (Modifiche di leggi regionali in materia di attività produttive e in materia di artigianato)

1. N2

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Art. 4 - (Modifiche di leggi regionali in materia di sanità ed interventi sociali)

1. Alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14 "Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria" è apportata la seguente modifica:

2. N3

3.

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Art. 5 - (Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale, al collocamento a riposo dei dirigenti nonché alle nomine di competenza regionale)

Omissis.

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Art. 6 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'istituzione del fondo per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse necessarie per far fronte alle spese gestionali inerenti le funzioni conferite ai sensi della legge 59/1997 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 872.360.000.

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Art. 7 - (Abrogazioni delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti)

1. Sono abrogate le leggi regionali di cui all'allegato A) che fa parte integrante della presente leg

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Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.

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