Delib. G.R. Lombardia 19/07/2021, n. XI/5058 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 19/07/2021, n. XI/5058

Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020" e della d.g.r. XI/4107 del 21 dicembre 2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 03/04/2023, n. XII/99
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale », ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)»;

Richiamate:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

- la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante «Legge di semplificazione 2020»;

Rammentato che ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della sopra richiamata l.r. 24/2006:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l’Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

- la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Rammentato altresì che con l’articolo 18 ‘Modifica dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006’ della Legge di Semplificazione 2020 è stata disposta la modifica del succitato comma 2 con l’aggiunta del seguente periodo “Al fine di assicurare uniformità sul ter

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