L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 9

Legge di semplificazione 2022.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 24/03/2023, n. 50
- L.R. 28/12/2022, n. 33
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TITOLO I - AMBITO ISTITUZIONALE
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2020)
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Art. 4 - (Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 13 dell’articolo 7 dopo le parole «anche di carattere finanziario» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 13-bis»;

b) dopo il comma 13 dell’articolo 7 è inserito

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TITOLO II - AMBITO ECONOMICO
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Art. 5 - (Modifica all’articolo 91 della l.r. 6/2010)
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 25 della l.r. 27/2015)
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Art. 7 - (Fondo «Ricerca & Innova»)

1. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale, alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività»

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TITOLO III - AMBITO TERRITORIALE
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Art. 8 - (Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell’ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.

5-ter. La Giunta regionale, attraverso l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell’ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell’offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.»;

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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 46 della l.r. 6/2012)

1. All’articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 g

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Art. 10 - (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2019)

1. N1

2. A decorrere dalla data di costituzione del s

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Art. 11 - (Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all’articolo 16 della l.r. 26/2003)

1. Al fine di semplificare il procedimento finalizzato alla verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, individuate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modific

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Art. 12 - (Modifiche agli articoli 21 e 54 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. N

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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate)

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12

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Art. 14 - (Modifiche agli articoli 13, 14 e 58-bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4 dell’articolo 13 le parole «,

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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 8 e all’Allegato B della l.r. 30/2006, nonché modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016)

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività svolte dalle Province di Cremona e di Mantova ai sensi dell’articolo 8 e dell’Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2007), nonché ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) nel testo vigente fino all’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio di tali funzioni e attività è attribuito alle stesse province per le aree di rispettiva competenza. Per effetto di quanto previsto al precedente periodo, alla l.r. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche, fatti salvi gli effetti prodotti:

a) il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;

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Art. 16 - (Abrogazione dell'articolo 17 della L.R. 24/2014)
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Art. 17 - (Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all’Allegato B della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 15/2017)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) il numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ di cui all’Allegato B è sostituito dal seguente:

«3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all’articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all’articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.».

2. L’articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è sostituito dal seguente:

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Art. 18 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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