Regolam. R. Lombardia 04/08/2017, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lombardia 04/08/2017, n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Com. R. 23/10/2025, n. 113
- Com. R. 02/04/2025, n. 44
- Regolam. R. 06/03/2025, n. 2
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- Regolam. R. 06/10/2021, n. 6
- L.R. 10/12/2019, n. 21
- L.R. 06/06/2019, n. 9
- Regolam. R. 08/03/2019, n. 3
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TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale di cui all’

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE
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Art. 2 - (Ambito territoriale e strumenti della programmazione)

1. La programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale è la modalità attraverso la quale si realizza il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all’

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Art. 3 - (Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)

1. Il piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali persegue l’obiettivo prioritario dell’integrazione delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali, le politiche dell’istruzione e del lavoro dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale di riferimento. A tal fine, il piano si integra con le politiche territoriali previste dai piani di governo del territorio (PGT) dei Comuni appartenenti all’ambito e, in particolare, con le disposizioni contenute nei documenti di piano e nei piani dei servizi, nonché con il corrispondente piano di zona in relazione alle politiche sociali.

2. Il Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

a) definisce il quadro conoscitivo del territorio ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento, attraverso un’analisi sistemi

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Art. 4 - (Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)

1. Il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo strumento deputato all’aggiornamento e all’attuazione del piano triennale di cui all’articolo 3.

2. Al fine di predisporre il piano annuale, il Comune capofila di cui all’articolo 3, comma 3, avvia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell’anno solare successivo. La ricognizione è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.

3. Il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

a) definisce la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l’anagrafe regionale del patrimonio;

b) individua le unità abitative destinate, rispettivamente, ai servizi abitativi pubblici e ai servizi abitativi sociali prevedibilmente assegnabili nell’anno, con particolare riferimento:

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Art. 5 - (Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori)

1. Per consentire l’approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all’articolo 4 della l.r. 16/2016

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TITOLO III - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE UNITà ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
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Capo I - Requisiti di accesso e avviso pubblico
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Art. 6 - (Definizione del nucleo familiare)

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 16/2016, il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;

b) soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge

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Art. 7 - (Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; N39

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia; N7

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

 

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Art. 7-bis - (Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate)

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale gli enti proprietari, nel rispetto delle indicazioni definite dal piano annuale, possono destinare allo scopo una percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a

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Art. 7-ter (Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore della Polizia Locale)

N86

1. Nell’osservanza della percentuale indicata nel piano annuale ai sensi della lett. d bis) del comma 3 dell’art. 4 e dal comma 1 dell’art. 7-bis, i Comuni Capofila possono emanare avvisi pubblici dedicati all’assegnazione di unità abitative destinate agli appartenenti alla Polizia Locale, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c)

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Art. 8 - (Avviso pubblico)

1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all’articolo 3 e dal piano annuale di cui all’articolo 4, il Comune capofila emana, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 16/2016, avviso pubblico, riferito all’ambito territoriale dei suddetti piani, per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l’avviso è emanato dal Comune di Milano. Ai fini di cui al primo periodo non si considerano gli avvisi di cui agli artt. 7-bis e 7-ter e gli avvisi di cui al comma 7 bis del presente articolo. N87

2. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell’avviso pubblico, non può essere inferiore a trenta giorni. N40

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Art. 8-bis - (Mancata emanazione dell'avviso pubblico da parte del comune capofila)

N41

1. Qualora il comune capofila, nei sei mesi precedenti, non abbia provveduto all'emanazione degli avvisi pubblici di cui all'articolo 8, comma 1, il comune del

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Capo II - Domanda di assegnazione e subentro nella domanda
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Art. 9 - (Domanda di assegnazione)

1. A seguito dell’emanazione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 8, la domanda per l’assegnazione di un’unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico è presentata dal soggetto richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma informatica regionale.

2. La domanda ha per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente. È da considerarsi adeguata l’unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

 

 

superficie utile residenziale

numero componenti

valori minimi mq

valori massimi (mq)

1

28

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Art. 10 - (Unità abitative nello stato di fatto)

N11

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi. In base all’articolo 43, comma 8, della l.r. 16/2016, per ALER Milano il s

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Art. 11 - (Subentro nella domanda)

1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

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Capo III - Formazione delle graduatorie, assegnazione e stipula del contratto di locazione
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Art. 12 - (Formazione delle graduatorie)

1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. N45

2. La determinazione del punteggio complessivo dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l’unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell’Allegato 1. La determinazione del punteggio complessivo tiene altresì conto del valore attribuito alle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale secondo quanto previsto nell’allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio e tra le voci di cui alle ‘altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale’, indicati nel citato Allegato 1. N89

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Art. 13 - (Nuclei familiari in condizioni di indigenza)

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE N31.

2.

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Art. 14 - (Categorie diversificate per l’integrazione sociale)

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, al fine di assicurare l’integrazione sociale nell’assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

a) Anziani: nuclei familiari con presenza di anziani o composti esclusivamente da anziani, anche con minori a carico, che alla data di presentazione della domanda siano costituiti da: un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l’altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età; da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; oppure nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età; N90

b) Famiglie di nuova formazione: nuclei famili

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Art. 15 - (Assegnazione delle unità abitative)

1. L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 12, comma 3. N51

1-bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuata dall’ente proprietario con la finalità dell’integrazione sociale di cui all’articolo 14. N52

1-ter. Il numero degli alloggi riservati di cui all’art. 4 co

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Art. 16 - (Stipula del contratto di locazione)

1. Effettuata l’assegnazione, l’assegnatario è convocato dall’ente proprietario o dall’ente gestore per la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione.

2. Se l’assegnatario rifiuta di s

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Capo IV - Gestione delle unità abitative
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Art. 17 - (Ospitalità)

1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l’ospitalità è ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discende

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Art. 18 - (Ampliamento del nucleo familiare)

1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.

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Art. 19 - (Coabitazione)

1. È ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla comp

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Art. 20 - (Fusione di nuclei assegnatari)

1. Per fusione di nuclei assegnatari si intende, per distinti e separati nuclei familiari che abbiano ciascuno in essere una regolare assegnazione di una unità abitativa destinata ai servizi abitativi pubblici, localizzata presso lo stesso Comune

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Art. 21 - (Subentro nell’assegnazione)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 5-bis, il diritto al subentro nell’assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:

a) componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo decesso,

b) coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso; N61

b-bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell'assegna

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Art. 22 - (Mobilità)

1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative situate nell'ambito territoriale del piano di zona di riferimento, previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, favorendo i nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento dovuto ad accrescimento naturale nonché i nuclei familiari in condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio, nei seguenti casi:

a) per nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;

b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell’Allegato 1; N3

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Art. 23 - (Occupazioni senza titolo)

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione.

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TITOLO IV - ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
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Art. 24 - (Annullamento dell’assegnazione)

1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto dal Comune o dall’ALER, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:

a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente all’atto dell’assegnazione;

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Art. 25 - (Decadenza dall’assegnazione)

1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune o dall’ALER, previo esperimento del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:

a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 7. Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 7 è causa di decadenza il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, corrispondente ad un valore ISEE di euro 35.000; N22

2) il superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all’articolo 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2);

3) N91

4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio con una superficie utile residenziale pari o superiore a quella di un alloggio adeguato ai sensi della tabella di cui all’articolo 9 del presente regolamento, nell’osservanza di quanto previsto dalla lett. g) comma 9 dell’art. 23 della legge regionale n. 16/2016; N92

b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l’ospitalità, l’ampliamento il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità; N21

c) non abbia utilizzato l’alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all’ente proprietario o gestore;

d) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;

e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;

f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 16;

g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato o sue pertinenze;

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONE
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Art. 26 - (Anagrafe dell’utenza e del patrimonio)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di permanenza, di determinazione dei canoni di locazione e delle funzi

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Art. 27 - (Fase sperimentale di attuazione del regolamento)

1. Tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi pubblici nonché dell’introduzione della piattaforma

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4076713 13334826
Art. 28 - (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), l’assemblea dei sindaci approva il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede alla ricognizione di cui all’articolo 4, comma 2. N23

2. Entro trenta giorni dall’approvazione del piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l’avviso pubblico ai sensi dell’articolo 8. N23

3. I Comuni provvedono all’assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)”, fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all’avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento. N75

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 i bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e le graduatorie, provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento regionale, cessano di avere efficacia.

5. Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l’ente proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell’anagrafe regionale dell’utenza di cui all’

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Art. 29 - (Abrogazione regolamento regionale 1/2014)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, il

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Allegato 1 - Condizioni familiari, abitative, economiche e residenza

N25

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Allegato 2 - Schema tipo di avviso pubblico

N79

 

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