L. R. Lombardia 29/11/2019, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 29/11/2019, n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/07/2024, n. 11
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- L.R. 19/05/2021, n. 7
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituz

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Art. 2 - (Strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale)

1. Sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale:

a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale, di seguito indicato come AQST;

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Art. 3 - (Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale)

1. I criteri di riferimento a supporto della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, da applicarsi in relazione alla tipologia dell’intervento, anche ai fini del ricorso allo strumento più idoneo tra gli accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, almeno, i seguenti:

a) di carattere programmatico, quale il contributo della proposta al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1;

b) di carattere progettuale, quale la rilevanza della prop

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Art. 4 - (Norme applicative comuni)

1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione.

2. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti, propone alla Giunta regionale la promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a c).

3. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 2, ai fini dell’adesione regionale alle proposte di accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), promosse da altre amministrazioni ovvero nei casi in cui l’iniziativa dell’accordo non compete alla Regione

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Art. 5 - (Accordo quadro di sviluppo territoriale)

1. L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all’attuazione delle priorità di sviluppo all’interno dei territori provinciali o della città metropolitana di riferimento, ovvero di particolare rilievo tematico regionale, individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, comma 1, mediante:

a) il coordinamento dell’azione pubblica dei soggetti sottoscrittori;

b) il raccordo, la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse, anche non finanziarie, rese disponibili dai soggetti di cui alla lettera a);

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Art. 6 - (Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale)

1. L’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d’impresa, associazioni, fondazioni e altri soggetti di cui al comma 4, finalizzato all’attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La Regione, di norma una volta l’anno, avvia una manifestazione di interesse che indica i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di AREST e specifica gli elementi di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale di cui al comma 1. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla manifestazione di interesse è pubblicata sul BURL.

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Art. 7 - (Accordo di programma)

1. L’accordo di programma (AdP) di interesse regionale assicura il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dai piani e programmi di cui all’articolo 1, comma 1, o che concorrono alla loro attuazione.

2. Il testo dell’AdP sottoscritto contiene, almeno:

a) gli obiettivi generali dell’AdP, il piano degli interventi e delle opere, l’ambito territoriale interessato, con indicazione dell’area oggetto dell’intervento;

b) l’indicazione, nel rispetto della normativa vigente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’avvenuto svolgimento delle relative procedure valutative, in caso di accordo comportante variante urbanistico-territoriale;

c) il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi e delle opere;

d) il piano economico-finanziario, la relativa copertura finanziaria, la ripartizione degli oneri fra tutti i soggetti sottoscrittori e la stima dei costi di gestione;

e) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;

f) le modalità di attuazione degli interventi previsti nell’AdP;

g) gli adempimenti e le responsabilità in capo ai sottoscrittori e le eventuali garanzie;

h) gli effetti derivanti dagli eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato, decorso il quale l’AdP può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell’ente responsabile del protratto inadempimento;

i) l’istituzione di un collegio di vigilanza, nonché le modalità di controllo sull’esecuzione dell’AdP, con previsione di verifiche periodiche dello stato di avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma allegato all’AdP e agli eventuali successivi aggiornamenti;

j) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell’AdP.

3. Il procedimento di definizione dell’AdP di interesse regionale è disciplinato, in dettaglio, nel regolamento di cui all’articolo 13, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La proposta regiona

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Art. 8 - (Accordo locale semplificato)

1. L’accordo locale semplificato (ALS), previsto in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, e all’articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all’attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all’articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell’interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l’accordo comporti variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, ai fini della partecipazione all’AdP da parte della Regione.

3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all’AdP di cui all’articolo 7, l’adesione all’ALS mediante la presentazione della relativa proposta di ALS, redatta sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera

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Art. 9 - (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)

1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all’elaborazione e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all’articolo 2, comma 1, mediante l’erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.

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Art. 10 - (Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati)

1. Salve specifiche esigenze determinate dalla complessità degli interventi oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale, la sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 2, comma 1, deve essere effettuata entro il termine previsto nell’atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell’accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all’articolo 13. Resta, in ogni caso, impregiudicata l’ap

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Art. 11 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1. A tal fine, a metà legislatura e a fine legislatura la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

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Art. 12 - (Sistema informativo regionale della programmazione negoziata)

1. Al fine di supportare le scelte programmatorie regionali e assicurare la gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione, monitoraggio e controllo degli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, la Regione si avvale di un apposito sistema informativo che garantisce:

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Art. 13 - (Disposizioni attuative di dettaglio)

1. La Giunta regionale specifica con regolamento:

a) gli eventuali contenuti degli accordi

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Art. 14 - (Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3:

a) la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

b) il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»);

c) il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo).

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 8, comma 8, e il regolamento di cui all’articolo 13 sono approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. La legge ed il regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di ent

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Art. 15 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 9, comma 1, e per le agevolazioni di natura corrente di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 44.000,00 nel 2019 e a euro 364.000,00 nel 2020.

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