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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 15/03/2016, n. 4
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- L.R. 26/05/2016, n. 14
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TITOLO I - OGGETTO, DEFINIZIONI, FINALITÀ E COMPETENZE DELLA REGIONE |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. La presente legge disciplina: a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico in Lombardia; b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile; d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile; |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso. La Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali di area vasta collaborano con la Regione per la raccolta e organizzazione delle necessità di intervento per livello di omogeneità e per la segnalazione di progetti di intervento. |
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Capo II - Competenze della regione |
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Art. 3 - Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche1. La Regione esercita le funzioni e le attività conferite dallo Stato in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua che richiedono l'esercizio unitario sul territorio regionale. La Regione, anche in base a quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare: a) predispone e approva i programmi di intervento in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 69, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ivi compresi i programmi di escavazione in alveo di cui all'articolo 97, primo comma, lettera m), del r.d. 523/1904; b) partecipa alla pianificazione di distretto idrografico prevista dalle direttive comunitarie 200 |
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Art. 4 - Realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo1. La Regione individua gli enti e i soggetti attuatori che svolgono anche le funzioni di stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli interventi e delle opere di difesa del suolo, di norma, secondo i |
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Art. 5 - Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/20001. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a bis) del comma 114 le parole "i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso" sono sostituite dalle seguenti: "i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici"; |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI |
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Capo I - Quadro regionale delle conoscenze |
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Art. 6 - Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale.1. La Regione promuove e coordina la realizzazione di un sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche, denominato quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale, che costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 12/2005, da attuare con il concorso dei soggetti pubblici, degli operatori di settore, delle università, dei centri e istituti di ricerca e dei cittadini interessati, accessibile a tutti i cittadini e alle istituzioni secondo modalità e condizioni stabilite ai sensi del comma 3. 2. La Regione, attraverso il sistema integrato di cui al comma 1, garantisce: a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative: 1) alle caratteristiche geologiche, idrologiche, idrauliche, idrogeologiche e nivometeorologiche del territo |
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Capo II - Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile |
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Art. 7 - Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla L.R. 12/20051. Al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali recepiscono il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 8 è inserita la seguente: "b quater) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 3, lettera a);"; b) dopo il comma 8 dell'articolo 9 è inserito il seguente: "8-bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, contiene quanto previsto dall'articolo 58-bis, comma 3, lettera b)."; c) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica, di rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e di mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali."; d) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 dopo le parole "anche ai fini" sono inserite le seguenti: "del conseguimento del drenaggio urbano sostenibile,"; |
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Capo III - Polizia idraulica |
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Art. 8 - Banca dati delle reti tecnologiche inerenti al demanio idrico fluviale1. Nell'ambito del quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione realizza una specifica banca dati delle infrastrutture tecnologiche e delle reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico regionale e con le relative aree demaniali, utilizzando preferibilmente dati e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e con la collaborazione dei gestori delle reti tecnologiche e infrastrutturali. |
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Art. 9 - Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica1. La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali: |
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Art. 10 - Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. 'Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica |
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Art. 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/19041. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quant |
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Art. 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali1. È vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della L.R. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 |
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Art. 13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante dell'intero intervento realizzato o della parte di esso da regolarizzare presentata entro il 31 dicembre 2023 N8, è dovuta l'indennità di occupazione senza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 della L.R. 10/2009. L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente |
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Art. 14 - Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del Reg. reg. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione. |
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Art. 15 - Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazioni ai sensi del r.d. 1775/19331. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regio decreto 11 dicemb |
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Art. 16 - Usi plurimi delle alzaie e degli argini1. L'utilizzo delle alzaie e degli argini di canali e corsi d'acqua pubblici è riservato all'autorità idraulica per l'espletamento delle a |
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Art. 17 - Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e delle fasce fluviali1. L'autorità idraulica o il soggetto gestore, sentiti i concessionari all'uso delle acqu |
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Art. 18 - Cooperazione dei parchi regionali e dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti gestori dei parchi regionali e con i |
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Capo IV - Manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo |
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Art. 19 - Manutenzione delle opere di difesa del suolo1. La Regione promuove e finanzia, con il concorso degli enti locali territorialmente interessati e dei titolari delle infrastrutture strategiche interferenti con il reticolo idrico principale, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d |
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Art. 20 - Manutenzione degli alvei del reticolo idrico1. La Regione, con il concorso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, promuove interventi di manutenzione: a) degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo gestito dai consorzi di bonifica; b) dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali. La programmazione e l'attuazione di tali interventi tengono conto delle potenziali ricadute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di gestione del distretto idrografico del Po e dal Piano di tutela delle acque. 2-bis. Gli interventi che comportano l'asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all'interno del medesimo corso d'acqua, sono realizzati nell'ambito di piani e programmi regionali fina |
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Art. 21 - Manutenzione diffusa del territorio. Modifiche alla L.R. 31/20081. La manutenzione diffusa del territorio è finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico, al miglioramento dei soprassuoli forestali, alla protezione dei suoli dall'erosione, al governo delle acque di ruscellamento meteorico e del reticolo idrografico, alla preservazione dei prati e dei pascoli e delle attività agricole ad essi connesse. |
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Art. 21 bis - Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica |
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Art. 22 - Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile1. Qualora gli interventi di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21 siano realizzati da associazioni di volontariato di protezione civile, è obbligatoria, in assenza di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti, la predisposizione di programmi attuativi annuali proposti dalle organizzazioni di volontariato e approvati dalle autorità idrauliche competenti sui corsi d'acqua interessati. 2. Al fine di ott |
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Art. 23 - Competenze per le attività di manutenzione1. Gli enti ed i soggetti attuatori delle attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono individuati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 4. |
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Art. 24 - Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree1. Le opere di difesa del suolo di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), realizzate dall'entrata in vigore della presente legge e le aree comunque acquisite, a partire da tale data, per la loro realizzazione, sono accatastate a: a |
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Art. 25 - Servitù idraulica1. Per gli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti, individuati ai sensi dell'articolo 4, possono disporre la costituzione di servitù sulle aree interessate dagli interventi, second |
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Art. 26 - Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifica all'articolo 23 della L.R. 31/20081. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regiona |
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Capo V - Riordino delle competenze in materia di navigazione |
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Art. 27 - Modifiche alla L.R. 6/2012 in materia di navigazione interna |
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TITOLO III - RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI CONSORZI DI BONIFICA E AD AIPO |
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Art. 28 - Riordino delle funzioni di competenza della Regione in materia idrogeologica e territoriale1. Al fine del riordino, della razionalizzazione, del coordinamento e del migliore esercizio delle |
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Capo I - Consorzi di bonifica |
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Art. 30 - Modifiche alla L.R. 31/2008 e alla L.R. 25/20111. Per le finalità di cui all'articolo 29, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31] (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente: "e) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;"; b) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manfatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione; b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica; c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica; f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio; g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f); h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti; i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pe |
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Capo II - Aipo |
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Art. 31 - Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni e attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla L.R. 5/2002 e alla L.R. 30/20061. Al fine di ottimizzare e di coordinare l'esercizio delle funzioni e attività in materia di difesa del suolo da parte degli enti del presente titolo, la Regione promuove il potenziamento dell'efficienza dell'AIPO, di cui alla L.R. 5/2002, e il miglioramento dell'efficacia degli interventi di competenza per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale assegnato e per la gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 200 |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Agli introiti delle risorse di cui all'articolo 9 e dei proventi delle sanzioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 2, si provvede con l'iscrizione al Titolo 3 "Entrate extratributarie" - tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018. 2. Le risorse destinate alle spese per la difesa del suolo derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate e allocate alle missioni e programmi di spesa del bilancio regionale, come di seguito indicato: a) le risorse per la redazione di progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 2, comma 2, quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 sono allocate alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 01 "Difesa del suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018; per l'anno 2016 la missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 01 "Difesa del suo |
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Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali1. Per la gestione e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale, i consorzi di bonifica convenzionati con la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge curano l'istruttoria delle relativ |
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Art. 33 bis - (Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico) |
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Art. 34 - Norme abrogate1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili); b) comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bi |
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