Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua»;
- l’art. 20 (Manutenzione degli alvei del reticolo idrico), comma 5, ai sensi del quale la Giunta regionale adotta specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d’acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica;
- l’art. 33 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, ai sensi del quale la Giunta regionale definisce: