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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 27/12/2016, n. 33
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 1
- L.R. 28/12/2023, n. 20
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge contiene disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali con finalità di semplificazione e razionalizzazione, nel conse |
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Art. 2 - (Adeguamento della normativa regionale)1. Gli impianti produttivi situati all’interno dei parchi regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, e con essi incompatibili, usufruiscono di un ulteriore periodo di permanenza provvisoria rispetto alle scadenze originariamente assegnate, che si conclude il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la loro ricollocazione in un altro sito al di fuori delle aree parco e di tutelare il mantenimento dell’occupazione. 2. Nell’ipotesi in cui la Giunta regionale attesti che la ricollocazione di cui al comma 1 non sia attuabile per oggettiva irreperibilità di aree idonee o per incompleto trasferimento delle attività, eventualmente già avviato, si applicano le disposizioni di cui ai vigenti piani dei parchi relative alla mitigazione dell’impatto ambientale e territoriale degli impianti produttivi incompatibili, per un ulteriore periodo da stabilirsi tramite apposito protocollo di intesa stipulato fra gli enti competenti. 3-4. Omissis 5. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per il Presidente e per i membri del Consiglio degli Enti di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il Sindaco e per i Consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.". 6. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. Sono organi delle aziende l’amministratore unico e il revisore dei conti.”. 7. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ quinquennale ” è sostituita dalle seguenti: “ fino a tre anni ”. 8. L’articolo 8 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 8 (Revisore dei conti) 1. Per ciascuna Azienda è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore delle singole Aziende, la Giunta regionale emana un avviso pubblico. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile e dalla normativa nazionale. 4. Il revisore dei conti resta in carica tre anni. ”. 9. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.”. 10. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “in materia di coltivazione di cave”, sono soppresse; b) le parole: “le Comunità montane e le Province ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni ai sensi della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni”. 11. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. L’istanza per le autorizzazioni di cui all’articolo 35, comma 1, da presentare all’Ente competente per territorio, indica gli estremi catastali del terreno interessato e è corredata da un progetto definitivo che evidenzi, in particolare, l’attuale assetto di versante, i movimenti di terreno e i cambi di destinazione d’uso del suolo previsti e le opere neces |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro)1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni e nelle more della revisione complessiva della normativa regionale in materia, la Regione esercita le funzioni in materia di servizi per il lavoro, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, e in particolare: a) alla programmazione di cui all’articolo 11 del d.lgs. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni; b) alla costituzione e l’organizzazione dei centri per l’impiego regionali. |
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Art. 5 - (Modifiche a leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia)1. All’articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo del comma 2 quater, è soppresso; |
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Art. 6 - (Disciplina applicabile alle procedure edilizie previste da leggi regionali)1. Fino all’adeguamento della legislazione regionale in materia edilizia alla sopravvenuta disciplina statale in materia ove nelle procedure edilizie |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 9 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
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