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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 08/07/2020, n. 20
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Regolam. R. Lazio 08/07/2020, n. 20
- Regolam. R. Lazio 03/11/2022, n. 16
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale ed in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, di seguito legge regionale, disciplina: |
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Art. 2 - (Modalità per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali e aggiornamento dei dati)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, d’ora in avanti direzione competente o direzione cultura, l’albo regionale degli istituti culturali, al quale possono iscriversi gli istituti culturali, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale, per poter accedere alle misure di sostegno regionale indicate all’articolo 10 della medesima legge regionale. N1 2. L’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, di seguito albo regionale, è disposta con atto del direttore della direzione cultura, su istanza degli istituti culturali interessati presentata ai sensi del comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale e dei requisiti ulteriori, entrambi indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento. 3. Gli istituti culturali, in possess |
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Art. 3 - (Cancellazione dall’albo regionale e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)1. La perdita, successivamente all’iscrizione, anche di uno solo dei requisiti individuati nell’Allegato 1 al presente regolamento, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta la cancellazione dall’albo regionale e la decadenza dalle misure di sostegno eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito. N9 2. La cancellazione dall’albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi: |
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Art. 4 - (Requisiti e criteri per l’inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)1. I servizi culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, in forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali e dei servizi culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di sostegno indicate nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi, devono essere inseriti nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14, 17 e 24 della medesima legge regionale. 2. L’inserimento è escluso per i servizi culturali, inclusi gli istituti similari, statali, salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi bibliotecari, museali, archivistici o integrati ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale. L’inserimento è parimenti escluso per gli istituti culturali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale, salva l’ip |
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Art. 5 - (Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R e relativo aggiornamento)1. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali indicati al comma 1 dell’articolo 4, o il soggetto capofila nel caso di sistemi, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo, possono presentare domanda di inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. dal 15 novembre al 15 dicembre di ogni anno. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo. N13 2. L’inserimento di cui al comma 1 ha efficacia fino all’adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6. Ogni iscritto ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale variazione di uno o più dei requisiti, raccomandazioni o obiettivi di miglioramento, o delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, nonché degli altri dati già comunicati all’atto dell’inserimento. La direzione cultura può procedere d’ufficio, in ogni momento, a richi |
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Art. 6 - (Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)1. La perdita, successivamente all’inserimento nella rispettiva organizzazione regionale, anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più requisiti non obbligatori o raccomandazioni od obiettivi di miglioramento, o di una delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, comportanti il venir meno della soglia minima di punteggio indicata al comma 6 dell’articolo 4, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta l’esclusione dall’organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito. N22 2. L’esclusione dalle organizzazioni regionali è disposta, inoltre, nei seguenti casi: |
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Art. 7 - (Inserimento dei sistemi integrati nell’O.B.R, nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale, i sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da servizi culturali regionali, inclusi gli istituti similari, di diversa natura, già inseriti individualmente nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., o da singoli istituti culturali iscritti nell� |
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Art. 8 - (Caratteristiche del logo identificativo degli ecomusei regionali e definizione di ulteriori loghi identificativi per gli istituti culturali e i servizi culturali regionali)1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, agli ecomusei regionali inseriti nell’O.M.R. è attribuito un logo identificativo le cui caratteristiche ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 13, il cui utilizzo è consentito esclusivamente attraverso la riproduzione puntuale dei suddetti elementi. 2. Nel caso di ecomusei già dotati di un proprio logo, il logo identificativo degli ecomusei regionali, di seguito logo regionale, si aggiunge al primo. 3. L’utilizzo del logo regionale, è obbligatorio in relazione a tutti i prodotti editoriali acquistati o realizzati con il sostegno regionale e ai materiali di promozione, pubblicizzazione e comunicazione relativi ad attività o interventi effettuati mediante l’utilizzo di forme di sostegno regionale o nell’ambito di iniziative promosse o coordinate dalla medesima Regione. 4. Il logo deve essere utilizzato, in particolare, su: a) prodotti editoriali, audiovisivi, cartacei o informatici; b) materiali di |
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
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ALLEGATO n. 1 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI CULTURALI NELL’ALBO REGIONALEI requisiti per l’iscrizione degli Istituti Culturali all’Albo Regionale sono riportati nel seguente elenco, costituito sulla base di quelli minimi individuati dal comma 2 dell’articolo 11 della Legge Regionale, maggiormente specificati e dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.
1. Possesso della personalità giuridica pubblica ai sensi degli articoli 11 o privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche. (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera a) L’Istituto Culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica, secondo quanto previsto dagli articoli 11 del codice civile e dalle relative norme attuative, o privata attraverso il riconoscimento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
2. Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera b) L’Istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o monumentali nel territorio regionale. Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell’Istituto e gestito direttamente dall’Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell’Istituto. In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessi |
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ALLEGATO n. 14 - SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALEParte di provvedimento in formato grafico |
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