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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 06/06/2017, n. 301
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- Deliberaz. G.R. 07/02/2023, n. 55
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed, in particolare, le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione II concernenti il conferimento di funzioni alle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica; VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche; VISTO l'articolo 8 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"; VISTA, in particolare, la definizione di "alloggio sociale" di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; VISTO l'articolo 15, comma 4, lettera d) della legge regionale 11 Agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) ai sensi del quale "la Regione individua una serie di strumenti per garantire a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all'abitare attraverso...interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell'accesso alla prima casa sul libero mercato, sia nell'acquisto che nella locazione"; VISTO l'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter, 134-quater della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie), come da ultimo modificato dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione); |
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Allegato A_1 - Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata in attuazione dell’articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche
1. Alloggi oggetto della modifica dei termini di locazione obbligatoria La modifica dei termini di locazione obbligatoria è consentita per gli alloggi realizzati con i contributi in materia di edilizia agevolata concessi ai sensi delle seguenti disposizioni normative: b) articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; c) decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 27 dicembre 2001, n. 2523 recante “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto”. d) interventi finanziati con i bandi di cui all’articolo 82 della l.r. n. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine della durata di non meno di otto anni; In particolare, sono oggetto della modifica: a) gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria permanente per un periodo non inferiore a 30 anni; b) gli alloggi destinati |
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