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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/08/2017, n. 31
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/03/2023, n. 9
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 09/08/2018, n. 20
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 10/11/2017, n. 37
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1. - 5. Omissis 6. L’articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente: “Art. 68 - Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo 1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 65 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo. 2. I contributi vengono concessi con riferimento all’attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l’ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l’efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza. 3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI). 4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione. 5. I criteri e le modalità per la determinazione e l’assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l’apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi: a) l’erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso; b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo; c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull’utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l’entità delle somme erogate sia proporzionale all’attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori. 6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all’ammontare di costi che eccedono i ricavi.”. 7. Al comma 4 dell’articolo 69 della legge regionale 21/2016 le parole “devono essere inoltrate alla Direzione competente in materia di turismo” sono sostituite dalle seguenti: “sono presentate a PromoTurismoFVG”. 8. - 11. Omissis 12. Al comma 6 dell’articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), le parole “stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Tutela dell’ambiente e energia1. - 15. Omissis 16. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole “che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di energia” sono sostituite dalle seguenti: “che le valutano con le modalità del procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)”. 17. Omissis 18. All’articolo 3 della legge regionale 14/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 30 le parole “in conto interessi” sono sostituite dalle seguenti: “in conto capitale”; b) il comma 34 è sostituito dal seguente: “34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto delle disposizioni europee relative all’applicazione degli arti |
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Art. 5 - Assetto del territorio e edilizia1. All’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 56 dopo le parole “L’individuazione degli interventi di cui al comma 55” sono inserite le seguenti: “, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali,” e dopo le parole “secondo quanto stabilito dai commi” è aggiunta la seguente: “56.1,”; b) dopo il comma 56 è inserito il seguente: |
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Art. 6 - Trasporti e diritto alla mobilità1. - 5. Omissis 6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 36 della legg |
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Art. 7 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. - 9. Omissis 10. In via di interpretazione autentica dell’articolo 27 ter della legge regionale 16/2014, il riconoscimento del pagamento delle quote sociali è da intendersi quale approvazione del rendiconto contenente il pagamento delle quote sociali. 11. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’articolo 17 è inserito il seguente: “2 bis. In deroga all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell’ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l’intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell’incentivo è subordinata all’impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.”; b) al comma 1 dell’articolo 22 le parole “dei cinema-teatro, dei multisala con un numero di sale cinematografiche non superiore a cinque e dei cinema all’aperto, come definite dall’articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e” sono soppresse; c) dopo il comma 2 dell’articolo 22 è aggiunto il seguente: “2 bis. In deroga all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell’ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l’intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell’incentivo è subordinata all’impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.”; d) dopo il comma 1 bis dell’articolo 32 bis è aggiunto il seguente: “1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.”; e) l’articolo 33 è abrogato. 12. - 13. Omissis 14. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), è inserito seguente: “2 bis. Nelle more della istituzione del Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all’articolo 8, la Giunta regionale determina le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, prescindendo dal parere del Comitato di cui all’articolo 8.”. |
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Art. 8 - Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili1. - 15. Omissis 16. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 9) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è so |
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Art. 9 - Salute e politiche sociali |
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Art. 10 - Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica1. - 9. Omissis 10. All’articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è abrogato; b) la lettera a) del comma 10 è sostituita dalla seguente: “a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi per mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all’interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;”; c) dopo il comma 11 bis è inserito il seguente: “11 ter. Agli enti locali per i quali il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19, comma 1, sia accertato dagli uffici regionali competenti in materia di finanza locale successivamente all’anno seguente a quello cui le violazioni si riferiscono, le sanzioni di cui ai commi 9 bis e 10 del presente articolo sono applicate nell’anno successivo a quello in cui i predetti uffici regionali vengono a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi.”; d) nell’ultimo periodo del comma 15 la parola “disposizioni” è sostituita dalla seguente: “sanzioni”. 11. All’articolo 25 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo la parola “abitanti” sono inserite le seguenti: “e nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione fino a 60.000 abitanti”; b) al comma 3 dopo la parola “intercomunali” sono inserite le seguenti: “con popolazione superiore a 60.000 abitanti”; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio. 4 ter. E’ nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all’anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all’anno di nomina.”; d) il comma 5 è abrogato. 12. Le Unioni territoriali intercomunali che hanno nominato l’organo collegiale di revisione economico-finanziaria prima dell’entrat |
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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. - 20. Omissis 21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, l’efficacia dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, commi 2 e 3, dell’articolo 41 e dell’articolo 49 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è sospesa. 22. Il com |
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Art. 12 - Art. 15 Omissis
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblic |
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Tabelle - Omissis
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