N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Commi abrogati dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

"44. Il comma 3 dell’articolo 56 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

“3. Dall’1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 2018, a seguito dell’attuazione dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall’articolo 63. Tale processo viene condotto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014 e con i principi da esso desumibili.”.

45. Al comma 9 dell’articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 le parole “A decorrere dall’1 gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti “Entro l’1 gennaio 2019”."

Dalla redazione