Per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall’articolo 8 del medesimo Regolamento, sono abrogate, al comma 1, le lettere c), e) punto 1 ed f). Le norme rimangono in vigore fino all’espletamento della norma transitoria di cui all’articolo 7, comma 3, del citato Regolamento.

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