Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152R (Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30R che definisce le competenze della Regione e delle Province, rispettivamente, per quanto concerne la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l’adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;
Visto l’articolo 53, punto 1, lettera a), dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modifiche e integrazioni recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;
Visto il proprio decreto n. 0278/Pres. di data 31 dicembre 2012R con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
Visto l’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 che, nell’assegnare alle Regioni la competenza nella predisposizione ed adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ne stabilisce i contenuti;
Considerato che, in attuaz