Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare:
- l’articolo 179 che, nella definizione della gerarchia della gestione dei rifiuti, pone l’attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti come elemento prioritario rispetto alle attività di riutilizzo, recupero e smaltimento;
- l’articolo 180, comma 1-bis che prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotti un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- l’articolo 199, comma 3, lettera r) il quale stabilisce che le Regioni elaborano un Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti che, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, descriva le misure di prevenzione esistenti, fissi ulteriori obiettivi di prevenzione e definisca specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;