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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 27/11/2006, n. 24
L.R. Friuli Venezia Giulia 27/11/2006, n. 24
L.R. Friuli Venezia Giulia 27/11/2006, n. 24
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/11/2021, n. 20
- L.R. 11/03/2016, n. 3
- L.R. 25/09/2015, n. 22
- L.R. 11/10/2012, n. 19
- L.R. 23/06/2010, n. 11
- L.R. 12/03/2009, n. 4
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 23/04/2007, n. 9
- L.R. 23/02/2007, n. 5
- L.R. 23/01/2007, n. 1
- L.R. 30/09/1996, n. 42
- Errata Corrige in B.U. 06/12/2006, n. 49 che ha corretto il numero della legge da 23 a 24
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Titolo I - Principi generali
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Capo I - Principi e disposizioni generali
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale |
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Art. 2 - (Principi)1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi: a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie |
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Art. 3 - (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse. 2. Il personale regionale è tras |
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Art. 4 - (Efficacia della gestione delle funzioni conferite)1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consig |
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Art. 5 - (Potere sostitutivo)1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sosti |
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Art. 6 - (Riordino legislativo)1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative; |
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Titolo II - Riordino di funzioni
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Capo I - Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Funzioni delle Regioni)1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Regioni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) N13 b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modi |
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Artt. 10-11 - Omissis
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Art. 12 - (Funzioni delle Regioni e delle Comunità montane)1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Regioni e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge. N18 |
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Capo II - Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
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Art. 14 - (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o |
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Art. 15 - (Funzioni delle Regioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) |
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Art. 16 - (Contributi per lo smaltimento dell'amianto)1. Sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, |
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Art. 17 - (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)1. Sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti |
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Art. 18 - (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)1. Sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del d |
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Art. 19 - (Competenze delle Regioni in materia di inquinamento atmosferico)1. Sono di competenza delle Regioni le funzioni relative: a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli artico |
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Capo III - Riordino delle funzioni in materia di energia
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Art. 21 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 22 - (Funzioni delle Province) |
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Capo IV - Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale
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Art. 23 - (Funzioni delle Regioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Regioni esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie: a) realizzazione di pensi |
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Art. 24 - (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acq |
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Capo V - Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
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Art. 25 - (Funzioni dei Comuni)1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale: |
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Art. 26 - (Funzioni delle Regioni)1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Regioni esercitano le f |
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Art. 27 - (Funzioni della Regione)1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamen |
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Capo VI - Soppressione di procedimenti regionali
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Art. 28 - (Procedimenti soppressi)1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi: a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento; b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate; c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus; d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la reali |
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Artt. 29-37 - Omissis
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Art. 381. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale n. 12/2003, è sostituito dal seguente: «4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, l |
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Titolo III - Modifiche alla legislazione regionale di settore
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Capo I - Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
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Artt. 39-46 - Omissis
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Art. 47 |
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Art. 48 - (Modifiche alla legge regionale 13/2001) |
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Artt. 49-52 - Omissis
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Capo II - Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia
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Art. 53 - Omissis
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Art. 54 - (Modifiche alla legge regionale 52/1991) |
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Artt. 55-57 -Omissis
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Capo III - Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia
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Art. 58 - Omissis
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Art. 59 - (Modifiche alla legge regionale 30/2002)1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non riservate a Province e Comuni"; b) l'articolo 3, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Funzioni delle Province) 1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono: a) al controllo degli impianti termici nei co |
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Capo IV - Modifiche alla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale
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Art. 60 - (Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991) |
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Art. 61 - Omissis
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Capo V - Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili
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Artt. 62-64 - Omissis
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Art. 65 - (Modifiche alla legge regionale 8/2003)1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche: a) al capo I, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: "Art. 2 bis - (Coordinamento degli interventi) |
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Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 66 - (Regolamenti)1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Regioni e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 ma |
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Art. 67 - (Procedimenti in corso)1. I procedimenti in corso alla data dell'1° gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse, sono conclusi dall'Amminist |
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Art. 68 - (Abrogazioni)1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: omissis t) N4 omissis |
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Art. 69 - Omissis
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