N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 53, comma 1, della L.R. 11/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 22 - (Funzioni delle Province) - 1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;

c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.”

Dalla redazione