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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/08/1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 28/12/2018, n. 29
- L.R. 21/07/2017, n. 29
- L.R. 23/02/2007, n. 5
- L.R. 24/05/2004, n. 15
- L.R. 08/04/1997, n. 10
- L.R. 25/03/1996, n. 16
- L.R. 14/02/1995, n. 10
- L.R. 17/06/1993, n. 47
- L.R. 01/02/1993, n. 1
- L.R. 23/07/1990, n. 30
- L.R. 11/06/1990, n. 25
- L.R. 11/06/1990, n. 20
- L.R. 11/11/1989, n. 35
- L.R. 05/09/1989, n. 2
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità generali

1. Al fine di concorrere alla più generale azione diretta a favorire lo sviluppo socio-economico regionale, l'Amministrazione regionale, avuto riguard

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Art. 2 - Art. 6

N1

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Capo II - Piano regionale dei porti
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Art. 7 - Art. 11

N2

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Capo III - Pianificazione dei porti di competenza regionale
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Art. 12 - Art. 16

N3

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Capo IV - Finanziamenti a favore dei porti d'interesse regionale per il completamento di opere, impianti e relative attrezzature fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali
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Art. 17 - Finanziamenti all'Ente autonomo del porto di Trieste, al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone ed al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno

N4

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Art. 18 - Caratteristiche dei programmi finanziabili

1. I programmi di cui all'articolo 17 comprendono:

a) la realizzazione ed il completamento di opere, l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;

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Art. 19 - Presentazione dei programmi di investimento

1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilità,

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5308252 9171151
Art. 20 - Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.

2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all'intero ammontare del finanziamento concesso per l'anno in cor

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Capo V - Interventi regionali in materia di opere portuali, marittime e di navigazione interna
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Art. 21 - Programmi di intervento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente, o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.

1-bis. Possono essere concessionarie dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale. N8

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Art. 22 - Lavori in economia

1. Gli interventi di minore portata nonché gli acquisti ed i noleggi delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, fino a

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Art. 23 - Pareri degli enti sui lavori ed interventi di competenza della Amministrazione regionale

1. Quando per l'esecuzione dei lavori e degli interventi di cui al presente Capo sia prevista l'acquisizione di pareri, nulla-osta e concessioni, detti

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Capo VI - Interventi diretti all'incentivazione dei traffici marittimi d'interesse regionale
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Art. 24 - Promozione e sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia

1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'occupazione nel settore l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari fino ai 100% della spesa ritenuta ammissibile per la promozione e l'attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e le pubblicazioni, a carattere economico o giuridico svolti saltuariamente o con carattere di continu

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Art. 25 - Interventi in conto capitale a favore degli investimenti privati nei porti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile, alle imprese loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino negli ambiti dei porti di Trieste Monfalcone e Porto Nogaro, come definiti dai Piani regolatori portuali, nonché nella zona interscambio merci di Monfalcone investimenti diretti a

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Art. 26 - Contributi pluriennali a favore di soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e nell'elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli-Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, alle imprese esercenti servizi a favore dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali e ai consorzi e società di cui al comma 2 dell'articolo 24, contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni nella misura massima del 6% della spesa necessaria per la realizzazione di programmi di investimento comprendenti:

a) costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa, compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;

b) acquisto di attrezzature tecniche d'ufficio;

c) acquisto, potenziamento e rinnovo delle attre

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Art. 27 - Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 26 contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, a prezzi prefissati, correntemente chiamate leasing finanziario, dei seguenti mezzi:

a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature tecniche d'

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Art. 27-bis - Norma di interpretazione autentica

N15

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Art. 28 - Fondo di garanzia per lo sviluppo dei traffici internazionali

1. Il contributo regionale previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per l'istituzione del «Fondo garanzia fidi all'esportazione» viene finalizzato anche all'incremento dei traffici

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Art. 29 - Contributi a favore dell'A.I.O.M.

1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, nell'ottica di uno sviluppo organico ed equilibrato dei traffici di interesse regionale, con

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Capo VII - Interventi regionali per favorire l'intermodalità nel trasporto delle merci
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Art. 30 - Indirizzi generali

1. Al fine di favorire una maggior efficienza e produttività nel trasporto delle merci, con particolare riguardo a quello con origine e destinazione il sistema portuale regionale, il contenimento dei costi ed un minore impatto sull'ambiente, l'Amministrazione regionale favorisce, con gli interv

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Art. 31 - Provvedimenti regionali per favorire lo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto delle merci

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione di un progetto mirato denominato «Interporto di Cervignano», finalizzato a determinare il ruolo di tale infrastruttura nell'ambito del sistema nazionale e regionale dei trasporti, le caratteristiche urbanistiche ed organizzative nonché l'impatto di tale centro sulla struttura economica regionale e sull'ambiente.

2. Alla Predisposizione di tale progetto mirato provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali avvalendosi delle provvidenze di cui al fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani ed opere dl preminente interesse regionale nel settore della viabilit�

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Art. 32 - Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali

N19

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Capo VIII - Interventi regionali per la formazione di un sistema informativo elettronico portuale
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Art. 33 - Sistemi e servizi informativi e telematici

1. Al fine di conseguire efficienza, economicità e competitività, sia nell'impiego degli impianti, delle opere e delle attrezzature, sia nello svolgimento delle operazioni di trasporto, nonché consentire un più rapido scambio e raccolta di dati

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Capo IX - Norme transitorie e finali
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5308252 9171171
Art. 34 - Norme transitorie

1. I provvedimenti di concessione di contributi già emessi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 gi

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Art. 35 - Informazioni alla Commissione consiliare competente dell'attuazione della legge

1. La Giunta regionale annualmente informa la competente Commissione consiliare sull'attuazione della presente legge.

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5308252 9171173
Art. 36 - Modificazione e abrogazione di norme

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole «alle imprese di spedizione, siano

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Art. 37 - Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28;

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Capo X - Norme finanziarie
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Art. 38

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

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5308252 9171177
Art. 39

1. Per le finalità previste dall'articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

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5308252 9171178
Art. 40

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, relativamente ai finanziamenti a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:

a) al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, con l'articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e con l'articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l'articolo 53, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; nella denominazione del precitato capitolo 3496 la parola «Contributo» è sostituita con «Finanziamenti»;

b) al capitolo 3498 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l'articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;

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Art. 41

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, faranno carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l'articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.

2 Per le medesime finalità, previste dal comma 1, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e lire 3.500 milioni per l'anno 1989.

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5308252 9171180
Art. 42

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 faranno carico al capitolo 3461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennal

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Art. 43

1. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

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Art. 44

1. Il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno 1987 con l'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotto di lire 110 milioni.

2. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

3. Per le

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5308252 9171187
Art. 45

1. Conseguentemente a quanto disposto agli articoli 26 e 36 nella denominazione del capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pl

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5308252 9171189
Art. 46

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 è autorizzato per l'anno 1987 il limite d'impegno di lire 40 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.

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5308252 9171191
Art. 47

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 e istituito, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.6.

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5308252 9171194
Art. 48

1. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 6.000 milioni per l'anno 1989.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 sono istituiti - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.8. (Cen

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5308252 9171196
Art. 49

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 faranno carico al capitolo 861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini

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